Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9058 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9058 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA MASSIMO N. IL 27/10/1976
avverso il decreto n. 76/2014 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 27/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria
confermava il provvedimento con il quale era stata applicata a Massimo Bevilacqua la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di
soggiorno per la durata di un anno e la cauzione. Evidenziava che il predetto ha
manifestato pericolosità sociale sino al 2012 e tale valutazione non è contraddetta dalla
circostanza che sia stato ammesso dal magistrato di sorveglianza” in via provvisoria„alla
misura dell’affidamento in prova terapeutico in ragione dello stato di tossicodipendenza ed

2. Avverso il decreto di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il
proposto, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge ed il vizio
della motivazione quanto alla valutazione della attualità della pericolosità sociale.
Lamenta che la Corte di appello non ha tenuto conto dell’epoca risalente delle
condotte illecite, né del documentato percorso intrapreso dal proposto attraverso il
programma terapeutico, tanto da essere stato ammesso all’affidamento terapeutico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le doglianze proposte dal ricorrente sono manifestamente infondate.
E’ principio consolidato quello secondo il quale, ai fini dell’applicazione della misura di
prevenzione personale, l’accertamento della pericolosità sociale prescinde
dall’affermazione della penale responsabilità e deve fondare su una valutazione da parte
del giudice di elementi di fatto dai quali si possa desumere, tenuto conto delle oggettive
condotte di vita del proposto, la pericolosità sociale dello stesso secondo le categorie cui
la normativa vigente riconduce l’applicabilità delle misure di prevenzione personali.
Nel provvedimento impugnato è stata fatta corretta applicazione di detto principio
dando atto della attualità della pericolosità manifestata dal proposto, tenuto conto non
soltanto dei precedenti penali, ma di condotte poste in essere sino all’anno 2012, epoca
prossima alla decisione di primo grado. E’ stata, altresì, correttamente esclusa la
incompatibilità della ritenuta pericolosità con la circostanza dell’ammissione
all’affidamento terapeutico.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille,
ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2015.

alcool dipendenza.

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