Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9057 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9057 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIANA STEFANO N. IL 23/07/1976
avverso l’ordinanza n. 1218/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
SASSARI, del 18/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari
respingeva il reclamo proposto da Stefano Diana avverso il provvedimento con il quale il
magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata <>
trattandosi di espiazione della pena relativa ad un reato di cui all’art. 4 -bis Ord. Pen..

2. Ricorre l’interessato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di
elegge in ordine alla interpretazione della norma che esclude il beneficio per i soggetti

legittimità costituzionale della disposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Alla luce dei principi affermati in più occasioni, a partire dalla decisione Sez. 1, n.
3130 del 19/12/2014 – dep. 22/01/2015, Moretti – anche con riferimento alla
inammissibilità della integrazione della liberazione anticipata speciale per i soggetti in
espiazione della pena relativa ai reati cd. ostativi con riferimento alla detenzione sofferta
prima della entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2014 – tutte le
argomentazioni sviluppate dal ricorrente, compiutamente esaminate nella decisione
richiamata, sono manifestamente infondate.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa
delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai
sensi dell’ art. 616 cod. proc. perì_

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 19 novembre 2015.

condannati per reati indicati tra quelli di cui all’art. 4 -bis Ord. Pen. ponendo in dubbio la

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