Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9057 del 10/01/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9057 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla
Assocurazioni,
Società Reale Mutua di
avverso il decreto del G.I.P. del
Tribunale di Torino, in data l settembre 2012, di
archiviazione di procedimento a carico di ignoti in
ordine al reato di cui all’art. 642;
Visti gli atti, il decreto denunziato e il ricorso,
con il quale la parte offesa lamenta di non aver
potuto proporre opposizione per non essere stata
avvisata della richiesta di archiviazione,
nonostante avesse avanzato specifica istanza in tal
senso nell’atto di denuncia – querela;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta
dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Data Udienza: 10/01/2014
Letta la richiesta del Procuratore generale presso
la Corte di cassazione di annullamento del
provvedimento impugnato;
Rilevato che il suddetto decreto è stato
pronunciato senza che l’avviso della relativa
offesa, come prescritto dall’art. 408, comma 2,
c.p.p., pur avendo questa dichiarato di volere
essere informata circa l’eventuale archiviazione;
Ritenuto che l’omissione del suddetto avviso lede
il diritto della persona offesa di proporre
opposizione
e
viola
il
principio
del
contraddittorio, sicché il successivo decreto di
archiviazione è affetto da nullità ex art. 127,
comma 5, c.p.p. (richiamato dall’art. 409, comma 6,
c.p.p.);
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e
dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso il
Tribunale di Torino.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, il
10 gennaio 2014
richiesta del p.m. fosse notificato alla parte