Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9056 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9056 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO CAVALLO
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI
Dott. LUCIA LA POSTA
Dott. GIACOMO ROCCHI

ORDINANZA

– Presidente – Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALOISIO MICHELE N. IL 15/07/1975
avverso l’ordinanza n. 353/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
19/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

REGISTRO GENERALE
N. 11714/2015

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione rigettava
l’opposizione proposta da Michele Aloisio relativa alla mancata applicazione del
beneficio dell’indulto, ai sensi della legge n. 241 del 2006, in relazione alla
condanna per il reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 d.l. n.
152 del 1991.

personalmente, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione
con riferimento all’art. 1 lett. d) della legge n. 241 del 2006, affermando che
l’autonomia della fattispecie tentata comporta che la stessa non può essere
considerata ostativa all’applicazione dell’indulto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato
inammissibile.
E’ indirizzo ormai consolidato di questa Corte quello per il quale la esclusione
dell’applicazione dell’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241 alle pene
inflitte per reati in relazione ai quali ricorre la circostanza aggravante di cui
all’art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203
(agevolazione o metodo mafioso) opera anche per i delitti tentati, atteso che
l’art. 1 comma secondo, lett. d), della legge 241 del 2006 fa generico riferimento
ai «reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’art. 7», senza
ulteriori specificazioni (Sez. 7, n. 2907 del 02/10/2014 – dep. 22/01/2015,
D’Aleo, rv. 261921).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.
Così deciso, il 19 novembpa-244-5.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato,

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