Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9055 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9055 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DICE’ RAFFAELE N. IL 20/04/1962
avverso l’ordinanza n. 219/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
01/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza
avanzata da Raffaele Dicè, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato
continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con le sentenze
specificamente indicate, pur tenuto conto della natura parzialmente omogenea di alcuni
reati, stante la distanza temporale e le diverse modalità delle condotte.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, il

criminoso costituito dall’attività di commercio di stupefacenti attraverso la gestione delle
associazioni criminali di cui agli artt. 416 cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
In specie, í fatti di cui alle sentenze della Corte di assise di appello di Lecce del 1997
e della Corte di appello di Lecce del 2004 si riferiscono a violazioni in materia di
stupefacenti commesse tra il 1989 ed il 1994 la prima e sino al 1996 la seconda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivís
l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per í reati separatamente
giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli
indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la
distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene
protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. Il
giudice può, però, motivatamente dare prevalenza anche soltanto ad alcuni di essi.
Nella specie, le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate tenuto conto
della significativa distanza temporale tra i fatti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 19 novembre 2015.

condannato rilevando che i reati in oggetto sono tutti avvinti da un unico programma

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