Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9054 del 20/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9054 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIORENTINO FRANCESCO PAOLO N. IL 21/02/1934 parte offesa
nel procedimento
FIORENTINO MICHELANGELO N. IL 01/01/1960 parte offesa nel
procedimento
PLACENTINO COSTANZA N. IL 09/01/1938 parte offesa nel
procedimento
FIORENTINO LAZZARO N. IL 04/08/1962 parte offesa nel
procedimento
c/
BIANCOFIORE MATTEO N. IL 02/01/1962
PATRUNO VINCENZO N. IL 01/11/1946
DI COSMO GIOVANNI N. IL 10/06/1968
URBANO PASQUALE N. IL 01/03/1965
avverso il decreto n. 6745/2012 GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del
05/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO,
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 20/11/2013

La Corte
Lette i /rico rsq
letta la memoria difensiva depositata nell’interesse degli indagati, nella quale si segnala il sostanziale
rispetto del contraddittorio, per essere stato l’avviso ex art. 408 cod. proc. Pen. comunque notificato
all’unico procuratore domiciliatario di tutte le persone offese.;
ritenuto in effetti che nella specie la mancata comunicazione “personale” a Fiorentino Lazzaro della
richiesta di archiviazione non ha prodotto alcuna sostanziale lesione del diritto al contraddittorio nei
confronti dell’interessato, sempre unitariamente assistito da un medesimo difensore insieme a tutte le
altre persone offese, e come tutte le altre persone offese “cointestatario” dell’atto di opposizione, mentre
non risulta, né è dedotto dal difensore, che l’omessa notifica sia stata rappresentata al gip; dovendosi infine
aggiungere, per gli altri ricorrenti, che essi non avrebbero comunque potuto beneficiare dell’eventuale
esito positivo del ricorso della parte “pretermessa”;
ritenuto pertanto che dricorsOvanno dichiaratDinammissibilgcon la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata
all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
t condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualil
dichiara inammissibilfilricors
erdéa somma
di euro 1000,00 alla Cassa de e Ammende.
Così deciso in R ma, nella camera di consiglio, il 20.11.2013

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