Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9054 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9054 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUCIANI ALFIERO N. IL 10/02/1954
avverso l’ordinanza n. 2555/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 20/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di l’Aquila
dichiarava inammissibili le istanze avanzate da Alfiero Luciani, volte ad ottenere la misura
dell’affidamento in prova al servizio sociale, ovvero della detenzione domiciliare, tenuto
conto che la pena residua da espiare eccede i limiti di legge e, per quel che riguarda la
misura dell’affidamento in prova, sussistono i presupposti di cui all’art. 58 quater comma
7 -bis Ord. Pen..

Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione,

personalmente, il condannato che rileva che l’art. 58 quater è stato abrogato nel 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto si palesa del tutto aspecifico
“4512tmeizows,
relativamente alla mancata dei presupposti di legge per l’applicazione delle misure
alternative invocate.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc.
pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 19 novembre 2015.

2.

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