Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9053 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9053 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
LERARIO Ruggiero n. Bari il 6 ottobre 1951
avverso l’ordinanza emessa il 2 maggio 2013 dal Tribunale di Bari

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. Dott. Roberto Aniello, che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. Nicola Lerario del foro di Bari, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
osserva:

Data Udienza: 12/11/2013

a
Considerato in fatto
1.

In data 8 marzo 2012 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Bari rigettava la richiesta del pubblico ministero di sequestro preventivo di somme di
denaro nei confronti di Lerario Ruggiero fino all’importo di euro 203.510,93 in
relazione al reato di corruzione DL-CB (capo 2.2.14.) per aver accettato -per compiere
ed avere compiuto atti contrari ai doveri di ufficio inerenti la sua funzione di pubblico

nella piazza Giulio Cesare di Bari, tramite la DEC s.p.a. del gruppo imprenditoriale
Degennaro – la collaborazione con la DEC s.p.a. per la gara di appalto del Comune di
Terlizzi per l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva, realizzazione e
gestione funzionale ed economica degli alloggi in affitto in via della Repubblica
(programma sperimentale denominato “abitazioni in affitto”) per un compenso di circa
210.000,00 euro e, quale capogruppo del raggruppamento temporaneo di progettisti,
l’incarico di redazione per conto dell’ATI DEC s.p.a.-Bari Park s.r.l. dello studio di
fattibilità per il parcheggio pluripiano interrato da realizzare nel comune di Bitonto.
Il giudice per le indagini preliminari riteneva di dover accogliere la richiesta di
sequestro preventivo nei confronti dei soli indagati per i quali erano stati ravvisati
gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati per i quali poteva essere disposto il
sequestro per equivalente. Nei confronti del Lerario -per il quale la gravità indiziaria
non era stata ritenuta in relazione al reato di corruzione ed era stata rigettata la
richiesta di applicazione di misura cautelare personale in relazione ai reati di falso per
difetto di esigenze cautelari- la richiesta di applicazione della misura cautelare reale
veniva quindi rigettata.
2. Con ordinanza in data 2 maggio 2013 il Tribunale di Bari, in accoglimento
dell’appello del pubblico ministero avverso il suddetto provvedimento di rigetto,
disponeva il sequestro preventivo per equivalente, fino all’ammontare complessivo di
euro 200.000,00, nei confronti del Lerario in solido con i coindagati in relazione al
reato di corruzione (capo 2.2.14).
Il Tribunale rilevava che, a seguito di appello del pubblico ministero, il Tribunale
di Bari con ordinanza in data 9 aprile 2012 aveva riconosciuto la gravità indiziaria nei
confronti di altri coindagati per il reato in questione, con ampia motivazione riportata
pressoché integralmente nell’ordinanza sull’appello cautelare reale.

(,

ufficiale quale componente della commissione di collaudo del parcheggio realizzato

3. Avverso la predetta ordinanza il Lerario ha proposto, personalmente, ricorso
per cassazione.

3.1. Con il primo motivo si deduce l’erronea applicazione degli artt.319-357 c.p.
e la mancanza di motivazione con riferimento al ruolo di pubblico ufficiale attribuito al
collaudatore nel caso di opera realizzata attraverso la concessione in project financing
a totale carico del privato, in cui non si determina alcun pagamento dello stato di

senza impegno economico della pubblica amministrazione. Il ricorrente sostiene che
nel caso di project financing il ruolo di controllo per la stazione appaltante viene svolto
dal responsabile unico del procedimento (RUP) che ha il compito di verificare la
rispondenza delle lavorazioni eseguite al progetto approvato ed esercita quindi la
funzione di vigilanza verificando il rispetto della convenzione (Autorità di vigilanza dei
lavori pubblici determina n.2 dell’Il marzo 2010), svolgendo una funzione
pubblicistica che non è invece attribuibile al collaudatore cui andrebbe riconosciuto il
ruolo di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art.359 c.p.
nel caso di opere realizzate con il sistema del project financing, in cui il concessionario
opera come un privato, il collaudatore viene pagato direttamente dall’impresa e non
dall’amministrazione concedente e non ha l’obbligo di controllare per conto del
Comune gli aspetti contabili, né la rispondenza delle lavorazioni eseguite al progetto,
spettando invece tale ruolo al RUP.

3.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt.322-ter c.p., 125 e
321 c.p.p. e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del
sequestro preventivo strumentale alla confisca di cui all’art.322-ter c.p., con
particolare riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti avendo il
giudice di merito omesso di esaminare le argomentazioni contenute nella memoria
difensiva in cui si sosteneva che era stata la società Lombardi Project a offrire alla DEC
s.p.a. la prestazione di servizi (riguardante l’ingegneria, gli aspetti legali e quelli di
natura economica) che le aveva consentito di aggiudicarsi la gara relativa all’appalto
del comune di Terlizzi e non l’ingegner Lerario, il quale era solo coordinatore di altre
attività specialistiche professionali. Comunque dalle intercettazioni non risultava che la
consulenza prestata dall’ing. Lerario potesse essere messa in relazione con il suo ruolo
di collaudatore quanto alla realizzazione del parcheggio di piazza Giulio Cesare, non
essendo certamente a questo fine sufficiente la contestualità temporale.

avanzamento essendo a totale carico del concessionario la realizzazione dell’opera

I.
3.3. Con il terzo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art.319 c.p. con
riferimento al nesso finalistico tra la pretesa dazione e l’atto del pubblico ufficiale e la
mancanza di motivazione in relazione alla tesi difensiva della dazione come congrua
remunerazione per l’incarico professionale effettivamente realizzato; sul punto non
sarebbero state prese in considerazione le argomentazioni difensive circa l’autonomia
dei due incarichi professionali e la documentazione comprovante l’attività di

professionista aderente ad un R.T.P. (raggruppamento temporaneo di professionisti),
lavoro per il quale aveva percepito un compenso del tutto congruo rispetto all’attività
svolta e subordinato al buon esito dell’aggiudicazione alla DEC dell’appalto di Terlizzi
che aveva un valore di oltre 4 milioni di euro.

3.4. Con il quarto motivo si deduce l’erronea applicazione degli artt.322 ter
c.p., 125 e 321 c.p.p. con riferimento “alla determinazione del quantum costituente il
profitto della corruzione”, individuato sulle bozze dell’incarico di progettazione e non
sulle fatture di pagamento alla Lombardi Project, senza comunque tener conto che il
Lerario aveva ricevuto solo la parte di sua competenza del compenso corrisposto in
favore del R.T.P..

Ritenuto in diritto
4. Il ricorso va rigettato.
4.1. Il primo motivo è infondato.
La funzione di componente della commissione di collaudo svolta dal Lerario
riguardava la realizzazione del parcheggio interrato nella piazza Giulio Cesare di Bari
la cui progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione, gestione e manutenzione
erano state affidate in concessione dal Comune di Bari sulla base della convenzione
stipulata il 22 luglio 2004 all’ATI DEC s.p.a.-Bari Park s.r.I., cui nell’anno 2005 era
subentrata la Gestipark Giulio Cesare s.r.l..
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez.VI 21 gennaio 2005
n.12175, Tarricone), la qualità di pubblico ufficiale, per i componenti di un organismo
collegiale cui la legge attribuisce l’esercizio di pubbliche funzioni, sussiste anche
quando la loro individuazione avvenga, per disposizione normativa, a cura di enti di
diritto privato ed in rappresentanza di essi. Il principio di diritto in questione riafferma
e consolida l’indirizzo espresso dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui la

progettista svolta dal Lerario per conto della DEC s.p.a. nella sua qualità di

qualifica di pubblico ufficiale – ai sensi dell’art. 357 c.p., come novellato dalle leggi n.
86 del 1990 e n. 181 del 1992- deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici
dipendenti o “semplici privati”, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e
debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e
manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare,
indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi,
disgiuntamente e non cumulativamente considerati. (Sez. un., 27 marzo 1992,

Nel caso di specie il reato di corruzione, in ordine al quale è stato disposto il
sequestro per equivalente, è stato ascritto al Lerario nella sua qualità di componente
della commissione di collaudo nominato, come professionista esterno, dalla stazione
appaltante con nota 313067 del 20 dicembre 2005 del direttore della Ripartizione
Mobilità Urbana e Traffico del Comune di Bari, Paticchio Pasquale, e determina
dirigenziale della Ripartizione LL.PP. n.77 del 9 febbraio 2006 di formalizzazione
dell’incarico (v. f.65 ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Bari in data 8 marzo 2012). Gli atti contrari ai doveri di ufficio sono stati individuati
dal giudice di merito nei numerosi falsi descritti ai capi 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 ascritti al Lerario “anche come agevolatore e concorrente materiale
della condotta altrui” (e in concorso, tra gli altri, con il direttore dei lavori Morelli Dario
e in alcuni casi con il RUP Paticchio Pasquale le cui prerogative pubblicistiche sono
riconosciute dallo stesso ricorrente), per i quali lo stesso giudice per le indagini
preliminari aveva riconosciuto la sussistenza di gravità indiziaria, pur rilevando
l’assenza di esigenze cautelari.
Non può negarsi che nel caso di specie l’attività certificativa attribuita ai
componenti della commissione di collaudo, tra cui il Lerario, si configuri come

Delogu, rv. 191171).

un’attività svolta nell’interesse dell’ente pubblico in cui l’amministrazione concedente,
come avviene nell’ambito di qualsiasi forma di partenariato pubblico-privato, è tenuta
ad esercitare poteri di controllo (i falsi contestati ai capi 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 riguardano il certificato di collaudo statico, il registro delle non
conformità, il verbale della commissione di collaudo, atti amministrativi prodromici al
certificato di agibilità e al verbale di presa in consegna anticipata). Peraltro la nomina
dei componenti della commissione era avvenuta da parte dell’ente pubblico (cfr. f.65
ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 8 marzo
2012) e si inseriva in un procedimento di natura pubblicistica perché finalizzato alla

L

realizzazione degli scopi dell’ente pubblico, attraverso la realizzazione di un’opera
destinata allo svolgimento di un pubblico servizio. Sotto questo profilo l’attribuzione al
ricorrente della qualità di pubblico ufficiale, nonostante il collaudo di cui era stato
incaricato riguardasse un’opera realizzata in project financing, appare adeguatamente
giustificata. Né l’eventuale previsione del sostenimento delle spese delle operazioni di
collaudo, ivi compresi i compensi dei componenti delle commissioni di collaudo, da

collaudatore la cui attività di natura-tecnico amministrativa, svolta da soggetto
particolarmente qualificato, è funzionale e strumentale rispetto a quella del
responsabile unico del procedimento cui, come affermato nel ricorso, spetta “l’alta
vigilanza” sul rispetto degli impegni contrattuali in materia di progettazione, di
esecuzione dei lavori. Nel ricorso si riporta, a sostegno della tesi difensiva, un estratto
della determina n.2 dell’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici in data 11 marzo 2010,
(Autorità di vigilanza dei lavori pubblici determina n.2 dell’Il marzo 2010), che
riguarda tuttavia esclusivamente l’esclusione nel contratto in concessione di lavori
pubblici di “un’applicazione puntuale della normativa pubblicistica in materia di
contabilità dei lavori”,

senza tener conto tuttavia della successiva evoluzione

normativa (tra cui il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, Regolamento di attuazione ed
esecuzione del Codice dei contratti che puntualizza i compiti dei collaudatori e il
procedimento di collaudo). Del resto quanto ai collaudatori, la giurisprudenza di
questa Corte ha più volte affermato la pubblicità della funzione da loro svolta (Cass.
sez.V 27 gennaio 2000 n.340, Ricci; sez.VI 16 aprile 1996 n.6026, Dazzi).

4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto non è la “prova
dell’accordo corruttivo”, come si legge nel ricorso, posta a fondamento dell’ordinanza
impugnata con la quale è stato disposto il sequestro per equivalente ex art.322-ter
c.p.p., ma solo il fumus commissi delicti. Il fumus, sul punto dell’accordo corruttivo, è
stato adeguatamente individuato dal giudice di merito -sulla base della
documentazione acquisita e delle intercettazioni citate- nel rapporto privilegiato tra il
professionista e i fratelli Gerardo e Daniele Giulio Degennaro e nella stretta
correlazione temporale tra il remunerativo incarico relativo all’appalto di Terlizzi
(correlazione temporale, invece, correttamente esclusa per l’incarico riguardante il
parcheggio di Bitonto) e la funzione di componente della commissione di collaudo per
il parcheggio di piazza Giulio Cesare.

4.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, non essendo in

parte del concessionario può sminuire la rilevanza pubblicistica dell’attività svolta dal

9–

discussione, in questa sede, la congruità del compenso percepito in relazione
all’appalto di Terlizzi ma solo l’affidamento dell’incarico professionale quale
controprestazione per gli atti contrari ai doveri d’ufficio commessi nell’esercizio della
funzione di componente della commissione di collaudo in relazione al parcheggio di
piazza Giulio Cesare.

4.4. Il quarto motivo è del tutto generico, in quanto il ricorrente contesta il

professionale per la consulenza prestata in relazione all’appalto di Terlizzi unitamente
ad altri professionisti nell’ambito di un R.P.T., senza tuttavia nemmeno indicare l’entità
del compenso ricevuto personalmente né far riferimento a specifica documentazione
(fatture) che comprovassero l’assunto difensivo.

5. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 12 novembre 2013

il cons. est.

quantum del sequestro sostenendo di aver ricevuto solo una parte del compenso

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