Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9052 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9052 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARROCU MARIO N. IL 29/11/1954
avverso l’ordinanza n. 182/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 10/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari
rigettava il reclamo proposto da Mario Marrocu avverso il provvedimento di rigetto
dell’istanza volta ad ottenere un permesso premio. Condivideva, in specie, la valutazione
in ordine al pericolo di recidiva, atteso che il condannato dopo avere usufruito di permessi
premio e della semilibertà si è reso responsabile di altro reato.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore di fiducia,

reato è stato commesso nel 2008 e che ha tenuto condotta regolare successivamente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato oltre che generico e, pertanto, deve essere
dichiarato inammissibile.
Il tribunale, invero, ha compiutamente motivato in ordine alle ragioni, ancorate agli
elementi di fatto acquisiti in atti, sulle quali ha fondato la decisione, evidenziando come
dalla complessiva valutazione di tali elementi emerga l’attuale pericolo di recidiva.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
della somma ritenuta congrua di euro 1000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così d ciso, il 19 novembre 2015.
Il Con igliere estensore

lamentando la violazione di legge ed il vizio della motivazione tenuto conto che l’ultimo

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