Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9051 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9051 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEL PRETE ALESSANDRO N. IL 14/06/1952
avverso l’ordinanza n. 105/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

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RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione, per quanto di
interesse, respingeva l’istanza avanzata da Alessandro Del Prete, volta ad ottenere
l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione
ai reati giudicati con le sentenze specificamente indicate, pur tenuto conto della natura
parzialmente omogenea degli stessi, stante la distanza temporale e le diverse modalità
delle condotte.

rilevando che la natura omogenea dei reati avrebbe dovuto comportare il riconoscimento
della continuazione e la distanza temporale tra i fatti è stata determinata esclusivamente
dallo stato di detenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis
l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente
giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli
indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la
distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene
protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. Il
giudice può, però, motivatamente dare prevalenza anche soltanto ad alcuni di essi.
Nella specie, le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate tenuto conto
della significativa distanza temporale tra i fatti non superabile dallo stato di detenzione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 19 novembre 2015.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, personalmente, il condannato

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