Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9051 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9051 Anno 2014
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MHAMMED NURALAM N. IL 04/04/1976
avverso l’ordinanza n. 69/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 11/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
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Il ricorrente lamenta, promiscuamente, che il Tribunale del riesame
abbia richiamato, a fondamento del rigetto dell’istanza di riesame, la
possibilità della confisca di quanto in sequestro, in realtà priva di rilievo,
non trattandosi di confisca obbligatoria, senza esaminare la censura di
tardività della convalida ex art. 355, comma 2, c.p.p. La merce in esame
non sarebbe soggetta a confisca obbligatoria perché regolarizzabile, e
comunque regolarmente acquistata (come si afferma essere
documentato con fatture, il che avrebbe reso il sequestro comunque non
più necessar4 Quanto alla dedotta tardività della convalida, priva di
rilievo risulterebbe la data apposta dal P.M. in calce al provvedimento
impugnato. Lamenta ancora che non si sarebbe tenuto conto della
documentazione prodotta all’udienza 11 aprile 2013, né delle spontanee
dichiarazioni rese dall’indagato nell’immediatezza del sequestro (non
allegando né gli uni né le altre, ma indicandone la collocazione nel
fascicolo processuale); lamenta, infine, omessa motivazione in ordine
alla configurabilità dei reati provvisoriamente ipotizzati dal P.M.

Ha concluso chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza.

comma 2 c.p., sul presupposto dell’indispensabilità del sequestro al fine

3.

All’odierna udienza camerale, dopo il controllo della regolarità

degli avvisi di rito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e
questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come
da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

c.p.p., perché propone censure manifestamente infondate, in parte
attinenti al merito della decisione impugnata, al contrario congruamente
giustificata.

1. Questa Corte Suprema ha già chiarito che, in tema di riesame delle
misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» – per la
quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma
dell’art. 325, comma 1, c.p.p.,- rientrano la mancanza assoluta di
motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in
quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, non
anche l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di
legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di
cui all’art. 606, lett. E), c.p.p. (così Sez. un., sentenza n. 5876 del 28
gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, CED Cass. n. 226710 ss.;
conforme, da ultimo, Sez. V, sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010,
Angelini, CED Cass. n. 248129, per la quale, in tema di riesame delle
misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a
norma dell’art. 325, comma 1, c.p.p. può essere proposto solo per
mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione
apparente, ma non per mero vizio logico della stessa).

2. Ciò premesso, occorre evidenziare che i motivi di ricorso inerenti al
presunto difetto di motivazione in ordine al c.d.

“fumus” dei reati

provvisoriamente ipotizzati dal P.M. sono manifestamente infondati, in
quanto il provvedimento impugnato contiene (ff. 2 s.) una motivazione
sicuramente non meramente apparente, ma esauriente, in ordine a tutti
i profili oggetto di censura da parte del ricorrente, ponendo, in

2

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606, comma 1,

particolare, in rilievo, secondo quanto verbalizzato dagli operanti, che gli
articoli tratti in sequestro erano:
– esposti palesemente per la vendita su di un banchetto durante una
fiera rionale;
– privi di copyright e/o trademark;
– privi dell’etichetta indicante l’impresa produttrice autorizzata dal
titolare del marchio e/o delle immagini riprodotte;

– caratterizzati da imperfezioni di fabbricazione nella manifattura
complessiva.
Questi elementi sono stati motivatamente ritenuti tutti <

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