Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9050 del 19/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9050 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUPILLO GIOVANNI N. IL 18/08/1976
avverso l’ordinanza n. 2061/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 22/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 19/11/2015
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RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari respingeva
il reclamo proposto da Giovanni Pupillo avverso il provvedimento del magistrato di
sorveglianza che aveva respinto
tanza di liberazione anticipata in relazione al periodo
specificamente indicato, tenutdflelle numerose infrazioni disciplinari, precisando che,
quanto al periodo di custodia cautelare, il detenuto dopo la scarcerazione si è reso
responsabile di ulteriori reati.
riferisce ai semestri nei quali non si era verificata alcuna infrazione disciplinare per i quali
è stato negato il beneficio senza alcuna giustificazione a causa di un episodio marginale e
di un reato commesso sei anni dopo la cessazione della custodia cautelare, peraltro
tuttora sub iudice.
Il tribunale, quindi, ha operato una valutazione eccessivamente
frazionata e rigida.
Rileva, inoltre, che nel periodo in cui è stato libero ha conseguito la laurea ed ha
svolto attività lavorativa.
Con memoria depositata il 10.11.2015 ribadisce le predette censure chiedendo
l’assegnazione alla sezione ordinaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, il tribunale ha compiutamente motivato, senza incorrere in illogicità o interne
contraddizioni, sulla rilevanza delle violazioni e della commissione dei reati ai fini della
valutazione complessiva della condotta del detenuto nei semestri cui si riferisce l’istanza
di liberazione anticipata. A fronte di ciò il ricorrente chiede una non consentita
rivalutazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2015.
2. Ricorre l’interessato, a mezzo del difensore di fiducia, rilevando che il reclamo si