Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 905 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 905 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARROCCIA MARISA N. IL 05/10/1960
avverso la sentenza n. 98/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 11/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, giudice d’appello, ha riformato quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza emessa in data 3 gennaio 2011 dal locale Giudice di pace, appellata da CARROCCIA Marisa, dichiarata responsabile dei delitti di minacce e ingiurie, commessi il 15 febbraio 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo vizio di motivazione sulla misura della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la
motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo
voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 novembre 2013.

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