Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9049 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9049 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
DI GIOIA SANTE nato il 31/08/1979, avverso la sentenza del
24/09/2012 della Corte di Appello di Ancona;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha
concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Francesco Santangelo che ha concluso per
l’accoglimento
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 24/09/2012, la Corte di Appello di Ancona
confermava la sentenza pronunciata, in data 16/09/2005, dal giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale della medesima città nella parte in
cui aveva ritenuto DI GIOIA Sante colpevole del delitto di rapina
aggravata presso la Banca delle Marche, agenzia di Fermignano di cui al
capo sub L) dell’imputazione.

Data Udienza: 10/01/2014

2. Avverso la suddetta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti
motivi:
2.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 407 COD. PROC. PEN. per non avere la Corte
dichiarato l’inutilizzabilità dell’accertamento tecnico disposto dal Pubblico

genetico estrapolato dai reperti della rapina rinvenuti a bordo
dell’autovettura utilizzata per commettere il reato, essendo stato il
suddetto accertamento eseguito dopo la scadenza del termine delle
indagini preliminari mai prorogato;
2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 62

BIS COD. PEN.

per non avere la Corte

concesso le attenuanti generiche con una motivazione apparente

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

4. Quanto alla prima doglianza è sufficiente rilevare che la
costante giurisprudenza di questa Corte, che qui va ribadita e richiamata
puntualmente dalla Corte territoriale, ritiene che l’inutilizzabilità degli
atti d’indagine prevista per il caso in cui tali atti siano stati effettuati
dopo la scadenza dei termini prescritti, non essendo equiparabile alla
inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge (all’art. 191 cod. proc.
pen.) non è rilevabile d’ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa
non opera nel giudizio abbreviato: Cass. 12085/2011 Rv. 252580; Cass.
21265/2011 Rv. 252853; Cass. 40610/2012 (in motivazione); Cass.
36671/2013 Rv. 256699.

5.

Anche la seconda doglianza va ritenuta manifestamente

infondata in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale a pag.
14 ss deve ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile
in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il
potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al
trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche.

2

Ministero per la comparazione del DNA dell’imputato con il materiale

6. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,

equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 10/01/2014
IL PRESIDENTE
(Dott. S
IL CONSIGLIE
(Dott. G. Rag

ndo Libero Carmenini)

ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina

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