Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9049 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9049 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova
nel procedimento nei confronti di
MAMONE Caterina, nata a Genova il 13/5/1963
avverso l’ordinanza del 25/5/2012 del Tribunale di Genova che ha annullato il
decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari in
sede in data 9/12/2011 nei confronti della sig.ra Mamone indagata per il reato
ex art.10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 nella sua qualità di legale
rappresentante della “Edilcama S.r.l.”, che ha omesso di versare per l’anno
d’imposta 2008 l’Iva dovuta nella misura di 50.460,00 euro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Alfredo
Montagna, che ha concluso chiedendo annullarsi l’ordinanza con rinvio al
Tribunale.
RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25/5/2012 il Tribunale di Genova ha annullato il
decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari in
sede in data 9/12/2011 nei confronti della sig.ra Mamone, indagata per il reato

Data Udienza: 05/12/2012

ex art.10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 nella sua qualità di legale
rappresentante della “Edil CA. MA. S.r.l.”, società che ha omesso di versare per
l’anno d’imposta 2008 l’Iva dovuta nella misura di 50.460,00 euro.
2. Sostiene il Tribunale che la documentazione prodotta dalla Difesa, e cioè la
dichiarazione annuale riferita all’annualità in esame, consente di affermare che la
società non ebbe a dichiarare alcun debito d’iva, poi non onorato tramite il
versamento, ma solo un credito d’imposta; difettano così i presupposti del

3. Propone ricorso il Pubblico ministero lamentando l’errata applicazione della
legge per avere il Tribunale omesso di considerare che l’imposta dovuta (art.10ter, citato, in relazione all’art.54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633) non è
quella, nel caso di specie non indicata, presente nel rigo VL33, ma quella che
deriva dai dati che supportano gli importi dichiarati e che sono soggetti alla
“liquidazione d’imposta dovuta” effettuata dall’amministrazione finanziaria
attraverso le procedure automatizzate richiamate dal citato art.54-bis.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Osserva la Corte che il ricorrente prospetta un principio interpretativo

corretto e che ha errato il Tribunale del riesame nella parte in cui fa discendere
l’insussistenza del “fumus” di reato dalla mancata compilazione in dichiarazione
della voce relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta (quadro VL 33). E’
evidente, infatti, che per il sistema tributario l’imposta dovuta ai sensi della
dichiarazione non è quella indicata al quadro VL 33, bensì quella che si considera
dovuta “sulla base” dall’intera dichiarazione annuale.
2. Osserva, peraltro, la Corte che il Tribunale ha addotto un secondo
argomento a sostegno della propria decisione di annullamento: il difetto di
elementi in atti che, in assenza di un importo dichiarato dalla ricorrente,
consentano di quantificare l’imposta dovuta. Si tratta di argomento al quale il
ricorrente non ha dedicato specifica attenzione, limitandosi ad affermare che
detto importo “risulta dal prospetto della liquidazione automatizzata”. Si tratta di
rinvio che attiene all’esame del merito della vicenda e che non può essere
oggetto di esame da parte di questa Corte, la quale deve limitarsi a considerare
la correttezza tecnica e logica della decisione assunta dal Tribunale.
3.

L’insieme delle considerazioni esposte e la documentazione in atti (in

particolare il contenuto del modulo di liquidazione dell’imposta e del relativo
quadro VL in relazione al quadro VA) impongono alla Corte di annullare

“fumus” del reato e il sequestro dev’essere revocato.

l’ordinanza impugnata affinché il Tribunale, tenuto conto del principio fissato
nella prima parte della presente decisione, provveda a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova.

Così deciso il 5 2/2012

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