Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9048 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9048 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IVANO VIC SRDAN N. IL 10/01/1971
avverso la sentenza n. 3750/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
29/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/01/2014

-1- Ivanovic Srdan, già condannato, in abbreviato, – sentenze del gip del tribunale di Arezzo in
data 19.4.2011 e corte di appello di Firenze in data 29.1/2013- alla pena di anni due, mesi quattro
di reclusione ed euro 800,00 di multa,così ridotta la pena inflitta in primo grado in anni due,mesi
otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per i delitti, in continuazione, di possesso di un
. •
passaporto falsificato, di false dichiaramont sulla identità personale e ricettazione ex artt. 497
bis,496, 648 c.p, ricorre per cassazione avverso la seconda decisione, deducendo, con il richiamo
all’art. 606, 1 comma lett. e) codice di rito, violazione degli artt. 10 e 648 c.p. In particolare il
ricorrente, ripetendo eccezioni proposte nei gradi pregressi, denuncia la mancanza della condizione
di procedibilità della richiesta di punibilità del Ministro di Giustizia per essere stato il passaporto
sloveno ricevuto all’ estero, per l’appunto il luogo del denunciato smarrimento da parte del suo
titolare, nonché dai timbri apposti dalla polizia di frontiera sul passaporto poche ore prima dell’
ingresso dello straniero in Italia giusta la ricevuta di entrata nella stazione autostradale di Trieste.
-2- Il ricorso non merita accoglimento perché infondato.
I giudici di merito hanno ritenuto che il delitto di ricettazione era stato commesso in Italia per via
del dato certo costituito dal rinvenimento in Italia del possesso del documento, ed hanno anche
puntualizzato che il relativo onere probatorio incombe al ricorrente. Sta di fatto che, in difetto di
contrarie allegazioni dell’ interessato, la detenzione del documento oggetto di furto è stata accertata
ad Arezzo, in Italia dove, tra l’altro, l’ imputato aveva vissuto in tempi precedenti tanto da aver
commesso reati per i quali aveva subito condanna passata in giudicato.
-3- Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che
lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10.1.2014

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jarmelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Fulvio Baldi, l’annullamento con rinvio
limitatamente alla ricettazione,rigetto nel resto.

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