Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9048 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9048 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
BONAVITA William, nato a Cernusco sul Naviglio il 6/6/1979
MAENZA Concetta, nata a Leonforte il 28/3/1983
avverso l’ordinanza del 30/3/2012 del Tribunale di Sondrio, che ha confermato il
decreto del Giudice delle indagini preliminari in sede che in data 27/272012 ha
disposto il sequestro preventivo disposto in relazione alle violazioni previste dagli
artt.416 cod. pen. e 74 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Alfredo
Montagna, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito per i ricorrenti l’avv. Antonio Pignatelli, in sostituzione dell’avv. Barbara
Sabadini, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanze emesse in data 27/2/2012 il Giudice delle indagini
preliminari del tribunale di Sondrio ha disposto la misura della custodia cautelare
personale nei confronti di plurimi indagati in relazione ai delitti di associazione
per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di falso, frode fiscale

Data Udienza: 05/12/2012

transnazionale (ex art.3 della legge n.146 del 2006) e falsa dichiarazione per
mezzo dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nonché di distruzione o
occultamento delle scritture contabili; ha emesso, altresì, plurimi decreto di
sequestro preventivo “per equivalente” (art.11 della citata legge n.146/2006),
uno dei quali ha per oggetto i beni riferibili al sig. Bonavita, non raggiunto da
misura cautelare personale.
2. Il Tribunale di Sondrio ha respinto la richiesta di riesame presentata dal
sig. Bonavita e dalla sig.ra Maenza, quale cointestataria di alcuni dei beni

ipotizzati a carico del sig. Bonavita (pag.7 della motivazione): 1) sussista il
“fumus” di violazioni che giustificano la misura cautelare adottata, avendo come
riferimento la somma evasa all’Erario di oltre 1,6 milioni di euro, maggiore del
valore dei beni sottoposti a sequestro; 2) non esistano ragioni per impedire che
il sequestro riguardi beni di cui la sig.ra Maenza è cointestataria.
3. Avverso tale decisione i sigg. Bonavita e Maenza hanno proposto ricorso
tramite il Difensore, lamentando in modo generico e non articolato l’esistenza di
errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. e di vizio
motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. Con qualche difficoltà la
Corte ritiene di avere ricostruito come segue i diversi profili di censura
a. gli elementi indizianti individuati dal Tribunale sono, in parte, privi di
significato univoco e, in altra parte, incompatibili con l’ipotesi di un concorso del
ricorrente nei reati commessi eventualmente da altri, dimenticando di rilevare
che il sig. Bonavita ha operato esclusivamente con ditte italiane e senza alcun
concorso nelle condotte eventualmente coinvolgenti soggetti esteri; consegue a
tale circostanza la natura sostanzialmente apparente della motivazione adottata
e la carenza di ogni elemento “individualizzante” il ragionamento del Tribunale
stesso;
b. l’integrazione motivazionale del Tribunale, come detto inadeguata, non sana il
deficit totale di motivazione del decreto di sequestro emesso dal Giudice delle
indagini preliminari;
c. le condotte di frode fiscale asseritamente commesse dal sig.Colucci non
possono essere addebitate ex art.110 cod. pen. a chi non sia socio o
responsabile della società del Colucci stesso;
d. il sig. Bonavita è indagato per il solo reato ex art.10 del d.lgs. 10 marzo 2000,
n.74, reato che non consente il sequestro “per equivalente”;

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sequestrati, ritenendo che, pur esclusa la natura transnazionale dei reati

e. non si ravvisa alcun collegamento diretto fra le cose sequestrate e i reati
asseritamente commessi, così che quelle cose non possono essere assoggettate
a sequestro nei termini fissati erroneamente dal Tribunale;
f. la sig.ra Maenza e il sig. Bonavita hanno adottato il regime di separazione
legale dei beni, così che è errata la diversa affermazione del Tribunale e difetta
ogni pur minima ricostruzione della situazione patrimoniale dei due coniugi.

1. Rileva in via preliminare la Corte che i motivi di ricorso concernenti il
“fumus” di reato (motivi primo e secondo) vanno giudicati inammissibili in
quanto sono costituiti da una censura alla motivazione del provvedimento
impugnato e si pongono in contrasto con la previsione della prima parte
dell’art.325 cod. proc. pen, che limita il tema del ricorso in cassazione al solo
vizio di violazione della legge.
2. Osserva, poi, la Corte che i ricorrenti incorrono in un errore manifesto
allorché (terzo motivo di ricorso) affermano che per i reati tributari non possa
raffigurarsi un concorso ex art.110 cod. pen. da parte di coloro che non rivestono
cariche formali nella compagine societaria o nella conduzione dell’impresa;
nessuna disposizione del d.lgs. d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, infatti, introduce
disposizioni derogatorie rispetto all’ordinario regime del concorso di persone nel
reato, se si eccettua la disposizione ex art.9 del decreto legislativo citato nella
parte in cui evita che la medesima persona possa essere chiamata a rispondere
dell’unica condotta sotto il duplice profilo di emittente e utilizzatrice delle
medesime fatture per operazioni inesistenti.
3. Rilevato che anche il quinto motivo di ricorso deve essere considerato
inammissibile, essendo costante la giurisprudenza che esclude che il sequestro
“per equivalente” debba avere ad oggetto esclusivamente i beni che hanno un
collegamento diretto con il reato (Sez.3, n.7081 del 24/1/2012, Cerato, rv
252103) e possa aggredire altri beni che hanno valore “equivalente” a quelli che
non è stato possibile individuare e sottoporre a cautela, la Corte osserva che va
esclusa ogni fondatezza al quarto motivo di ricorso, posto che la motivazione
dell’ordinanza valuta l’esistenza del concorso del Sig. Bonavita nelle plurime
violazioni commesse

unitamente al Sig. Colucci (v. pag.7 dell’ordinanza

impugnata).
4. Venendo all’ultimo motivo di ricorso che concerne il tema della soggezione
a sequestro dei beni intestati al coniuge, terzo estraneo rispetto al reato, questa
Corte ha già avuto modo di affermare che si è in presenza di beni comunque

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CONSIDERATO IN DIRITTO

assoggettabili

“a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente,

in quanto quest’ultimo si estende ai beni comunque nella disponibilità
dell’indagato, non ostandovi le limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni
operanti, in forza della normativa civilistica, nel rapporto di solidarietà tra
creditori e debitori (art. 1289 cod. civ.) o nel rapporto tra istituto bancario e
soggetto depositante (art. 1834 cod. civ.)”; sul punto si rinvia alla motivazione di
Sez.3, n.45353 del 19/10/2011, Calgaro.
. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte i ricorsi devono essere

dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi
siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino ciascuno la somma,
determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese
del presente giudizio, nonché ciascuno di loro al versamento della somma di Euro
1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2012

dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi

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