Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9047 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9047 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PESOLO FRANCESCO N. IL 28/09/1981
avverso la sentenza n. 1207/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 10/01/2014

-1- Pesolo Francesco, già condannato con doppia conforme – sentenze del tribunale monocratico
di Monza in data 10.5.2012 e corte di appello di Milano in data 22.4/21.5.2013 – alla pena di mesi
sei di reclusione ed euro 600 di multa per il delitto truffa aggravata ex art 640 commi i e 2 c.p.,- per
essersi l’imputato assentato dall’ ufficio per due giorni, presentando un certificato medico e
partecipando nel periodo della asserita malattia ad una gara di body building, procurandosi così l’
ingiusto profitto di una retribuzione non dovuta con danno dell’azienda ospedaliera nella quale
prestava lavoro come infermiere- ricorre per cassazione avverso la seconda decisione, deducendo,
con il richiamo all’art. 606 lett. b) c) ,d) ed e) codice di rito, i rilievi critici che si possono
sintetizzare nel modo seguente: a) omessa motivazione già nel giudizio di appello sul punto dell’
omesso accertamento della falsità del certificato medico giustificativo della assenza., falsità che
doveva considerarsi presupposto normativo del delitto contestato condizionante l’artifizio e raggiro
di un suo elemento costitutivo; b) travisamento della prova sul punto relativo alla affermata
insussistenza della patologia — faringite ed infiammazione delle vie respiratorie – segnalata dal
certificato medico, patologia peraltro incompatibile con lo svolgimento della attività di infermiere
e compatibile invece con la partecipazione ad una gara di body building.
-2- Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile.
Invero, ai fini della configurazione del delitto di truffa nel quale l’artifizio e raggiro è costituito
dalla presentazione di un certificato medico attestante una malattia ritenuta insussistente in forza di
plurime considerazioni di fatti che si vanno da qui a tra poco ad indicare, non è certo necessario
esperire una particolare procedura (dichiarazione di falso o altro) diretto a vanificare formalmente
l’efficacia probatoria del documento esibito.Quell’ efficacia può ragionevolmente rilevarsi in base,
come è avvenuto nel caso di specie, ad una serie di circostanze deponenti con particolare chiarezza
per la falsità del documento e comunque per 1 ‘inidoneità dei sintomi influenzali ivi rappresentati a
giustificare la assenza dal lavoro. I giudici di merito hanno puntualmente rilevato due circostanze
per nulla contestate dal ricorrente: l’imputato in precedenza aveva inviato un certificato, per
giustificare l’assenza, privo della specificazione della malattia e ritenuto dal datore di lavoro non
idoneo a giustificare l’assenza, da un lato, in sede disciplinare sempre 1′ imputato aveva ammesso
di essersi assentato dal lavoro per partecipare alla gara di boody bulding, alla quale si preparava da
mesi ed a cui non poteva rinunciare. Non può che ritenersi congruo e perfettamente logico il
discorso giustificativo giudiziale che esclude possa partecipare ad una gara che richiede prestanza
fisica colui che è fortemente indebolito da una sindrome infltsnzale. Se poi la patologia influenzale
si fosse presentata lieve, tale da consentire la partecipazioneWuna gara così impegnativa sul piano
della forza fisica, la predetta certo non sarebbe stata in grado di impedire alla persona così
influenzata una normale, non certo impegnativa dal punto di vista fisico attività lavorativa quale
quella dell’ infermiere, magari svolta, tenendo conto delle possibili contaminazione all’ esterno, con
i più opportuni e possibili accorgimenti.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché,
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a
favore della cassa delle ammende della somma di mille euro , così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Fulvio Baldi„ per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell’ imputato, avv. Guido Raffaele De Rossi, che ne chiede accoglimento.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10.1.2014

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