Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9047 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9047 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
TARICCO Ivo, nato a Cuneo il 22/7/1962
FILIPPI Ezio, nato a Cuneo il 5/9/1962
avverso l’ordinanza del 16/2/2012 del Tribunale di Cuneo, che ha rigettato
l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il
29/12/2011 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Mondovì in
relazione ai reati ex art.416 cod. pen. e 2 e 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Alfredo
Montagna, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mondovì procede nei
confronti degli indagati per il reato di associazione a delinquere e di frode fiscale
commessa mediante il ricorso sistematico a fatture per operazioni inesistenti; il
debito d’imposta risultante dagli accertamenti tributari è stato quantificato in
658.699,45 euro. Sulla base di tali elementi l’ufficio ha richiesto al Giudice delle
indagini preliminari l’emissione di decreto di sequestro ex art.322-ter cod. pen.

Data Udienza: 05/12/2012

e art.1, comma 143 della legge n.244/2007 dei beni mobili e immobili
riconducibili agli indagati fino alla concorrenza dell’importo suddetto
2. Avverso il sequestro disposto dal Giudice delle indagini preliminari è stata
proposta istanza di riesame, con la quale si contesta sia l’assoluta inadeguatezza
della motivazione con riferimento all’esistenza dei presupposti per l’emanazione
della misura di cautela sia l’errata quantificazione del profitto di reato suscettibile
di costituire la base cui ancorare il valore economico di riferimento.

ripropone pedissequamente le motivazioni poste a sostegno della richiesta del
Pubblico ministero, ha considerato che gli elementi in atti (annotazioni di polizia
giudiziaria) consentono di ricostruire le condotte e i fatti che supportano
l’esistenza del “fumus” di reato. Quanto al secondo profilo, il Tribunale osserva
che il sequestro “per equivalente” non si dirige necessariamente ai beni che
costituiscono il profitto o il prezzo del reato, così che possono essere aggrediti
anche beni diversi che risultino nella disponibilità degli indagati.
4. Avverso tale decisione i ricorrenti, tramite la Difesa, lamentando:
Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. e nullità
dell’ordinanza cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari per carenza
assoluta di motivazione, in quanto meramente riproduttiva della richiesta del
Pubblico ministero, e nullità dell’ordinanza del tribunale del riesame che soffre
del medesimo vizio per avere rivendicato la possibilità di integrare la motivazione
del primo giudice ma avere, poi, fornito una motivazione solo apparente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva la Corte che la disciplina in vigore affida al tribunale del riesame
il compito di effettuare un controllo pieno sul provvedimento cautelare adottato
dal Giudice delle indagini preliminari, potendo il tribunale rivalutare gli elementi
di fatto e l’esistenza dei presupposti della misura e verificare il rispetto delle
forme e dei tempi previsti dalla legge. Non sussiste, dunque, alcuna preclusione
a che il tribunale integri o modifichi anche in modo radicale la motivazione della
misura cautelare, essendo tale facoltà espressamente prevista dal comma 9
dell’art.309 cod. proc. pen.
2. Quello che compete a questa Corte, dunque, è valutare se la motivazione
offerta dal tribunale del riesame adempia all’obbligo previsto dall’art.125 cod.
proc. pen. nella prospettiva emergente dall’art.606 cod. proc. pen., a nulla
rilevando eventuali limiti della misura cautelare in esame.

3. Il Tribunale, dato atto che l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari

3. Ciò premesso in via generale, la Corte deve rilevare che il Tribunale non
ha posto rimedio alle evidenti carenze motivazionali del provvedimento emesso
dal Giudice delle indagini preliminari che, nella sostanza, aveva riprodotto la
richiesta di misura e omesso di provevdere ad autonoma e soddisfacente
valutazione degli elementi offerti dalla pubblica accusa.
4.

L’ordinanza del Tribunale, infatti, non offre una chiara motivazione sulla

esistenza degli elementi che fondano il “fumus” di reato né su un altro elemento
che risulta decisivo per la fondatezza della misura, e cioè il “quantum” della

a tali profili operano, ancora una volta, un rinvio all’annotazione della polizia
giudiziaria e si limitano ad affermare che si è in presenza di una pacifica
ricostruzione del fatto; in tal modo viene omesso l’esame delle critiche mosse al
provvedimento cautelare e non è dato comprendere quali siamo gli elementi che
giustificano l’esistenza del “fumus” richiesto dalla legge.
5. Si è, dunque, in presenza di motivazione carente su due aspetti essenziali
della vicenda che costituiscono i presupposti della misura. L’ordinanza deve
essere pertanto annullata, con rinvio al tribunale perché, tenuto conto dei
principi affermati con la presente decisione, proceda a nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cuneo.
Così deciso il 5/12/2012

imposta evasa. I brevi passaggi che la seconda pagina della motivazione dedica

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