Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9046 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9046 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
MARKU Dritan, nato in Albania il 26/3/1986
PRICOP Luciana, nata in Romania il 31/3/1988
avverso l’ordinanza del 2/3/2012 del Tribunale di Perugia che ha accolto l’appello
del Pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari
del Tribunale di Spoleto e applicato agli indagati la misura cautelare degli arresti
presso il domicilio in relazione all’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Alfredo
Montagna, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2/3/2012 il Tribunale di Perugia ha accolto l’appello
del Pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari
del Tribunale di Spoleto, che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare, e
applicato agli indagati la misura cautelare degli arresti presso il domicilio in
relazione all’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Data Udienza: 05/12/2012

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Rileva il Tribunale che la decisione del Giudice delle indagini preliminari si
fondava su una valutazione di assenza di esigenze cautelari. Muovendo dalla
circostanza che il sig.Marku, già raggiunto da plurime condanne nel quinquennio,
è risultato avere ceduto in passato dosi di cocaina ad un acquirente e che al
momento dei controlli era in procinto di operare una nuova cessione, il Tribunale
rileva che la sig.ra Pricop, gravata da una pendenza per analogo reato, si
trovava in auto ad attendere il proprio marito e coindagato, così che risulta
evidente, anche alla luce dei riscontri effettuati sui telefoni cellulari, l’esistenza di

della custodia domiciliare viene ritenuta necessaria per impedire nuovi episodi
criminosi.
2. Avverso tale decisione i sigg.Marku e Pricop propongono separati ricorsi
tramite di Difensore.
La sig.ra Pricop lamenta:
a. Vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. con
riferimento alle ragioni che supportano l’ipotesi di reato nella condotta del
coindagato, unico ad avere il possesso della sostanza e unico ad avere
preso contatti con la terza persona, ciò in assenza del rinvenimento di
altra sostanza nel corso delle perquisizioni sull’auto e presso il domicilio;
b. Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. e
vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. per avere il
Tribunale in sostanza fondato le esigenze cautelari esclusivamente
sull’esistenza di una pendenza a carico dell’indagata, difettando qualsiasi
altro elemento che giustifichi l’ipotesi di abituale cessione di sostanza.
Il sig. Marku lamenta:
a. Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. e
vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen., difettando
ogni valutazione sulla esistenza e attualità di esigenze cautelari,
sussistendo in atti unicamente la prova di un unico episodio di cessione e
difettando elementi che supportino l’ipotesi di abitualità delle condotte.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che la motivazione dell’ordinanza omette di procedere a
un’analisi delle posizioni individuali degli indagati, accomunandoli in unico
contesto motivazionale pur in presenza di premesse in fatto e di condotte non
sovrapponibili.

7

concorso in plurime e sistematiche condotte di cessione. Tali i fatti, la misura

Lo stesso Tribunale a pag.2 dà atto che l’acquirente della sostanza riferisce
di avere ricevuto altra sostanza in precedenti occasioni “dal medesimo soggetto
e con analoghe modalità”, così evidenziando il ruolo principale svolto dal sig.
Marku. Tale elemento smentisce l’assunto del ricorso Marku in ordine alla unicità
dell’episodio e pone, invece, in evidenza una pluralità di episodi e modalità dei
fatti che il Tribunale ha correttamente valorizzato al fine di giungere, con
argomento privo di vizi logici, alla conclusione che sussistono esigenze cautelar’
che possono essere soddisfatte con la misura della custodia presso il domicilio.

legami personali tra i due indagati sia la presenza della ricorrente alla consegna
effettuata il 19/1/2012 sia l’esistenza di una pendenza per reato della medesima
natura, così giungendo alla conclusione che si è in presenza di plurime condotte
di detenzione illegale di sostanza e di cessione della stessa, indicative di un
elevato rischio di reiterazione che non è venuto meno neppure dopo l’avvio della
precedente indagine.
3. E’ evidente che quelle operate dal Tribunale di Perugia, che allo stato non
appaiono censurabili, sono valutazioni effettuate con riferimento al momento in
cui il Pubblico ministero richiese l’emissione di misura cautelare e potranno
meritare un nuovo esame alla luce del prosieguo delle indagini.
4.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere

respinto e i ricorrenti condannati, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle
spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5/12/2012

2. Quanto alla posizione Pricop, il Tribunale ha messo in evidenza sia i

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