Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9045 del 27/11/2012


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 9045 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: FIALE ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) D’ORIANO SERGIO N. IL 07/03/1971
avverso l’ordinanza n. 1867/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
19/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
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Data Udienza: 27/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 19.4.2012, ha rigettato l’appello proposto
nell’interesse di D’Orlano Sergio avverso il provvedimento 9.3.2012 con cui il G.I.P. del
Tribunale di Noia aveva applicato allo stesso la misura degli arresti domiciliari in relazione
al reato di cui all’art. 349 cpv. cod. pen. (violazione dei sigilli apposti ad un’area di cava
già sottoposta a sequestro in riferimento all’accertamento di reati ambientali).

In data 18.10.2012 il difensore e l’indagato medesimo hanno depositato un atto di
rinuncia all’impugnazione, non essendo più interessati a coltivare il ricorso, essendo stata
disposta, nelle more, la revoca della misura coercitiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’atto di impugnazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta
carenza di interesse.
In proposito deve rilevarsi che:
— Il requisito dell’interesse, richiesto dall’art. 568, 4 0 comma, cod. proc. pen., si applica
anche alle impugnazioni dei provvedimenti cautelar’ e si identifica con l’interesse al
risultato del giudizio di impugnazione. Ne consegue che, nella valutazione della
sussistenza o meno dell’interesse della parte ad impugnare, è necessario prendere in
esame i due aspetti dl tale interesse e cioè quello processuale e quello sostanziale.
Quest’ultimo deve risolversi in un vantaggio, in una utilità in senso oggettivo, per la parte
Impugnante, sì da porlo al riparo da un pregiudizio effettivo (vedi Cass., Sez. VI,
20.5.1997, n. 1473);
— L’interesse dell’indagato ad ottenere una pronunzia in sede di impugnazione di
un’ordinanza impositiva di custodia cautelare permane sempre che la decisione di
annullamento della misura possa costituire per l’interessato, al sensi dell’art. 314, comma
2, cod. proc. pen., presupposto del diritto ad un’equa riparazione per la custodia
cautelare subita ingiustamente, essendo stato il provvedimento coercitivo emesso o
mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e
280 cod. proc. pen. (vedi Cass., Sez. Unite: 24.9.1998, n. 21; 28.7.1994, n. 11;
8.11.1993, n. 20).
— Le Sezioni Unite di questa Corte hanno successivamente ribadito che in tema di ricorso
avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more
revocata o divenuta inefficace – perché possa ritenersi comunque sussistente l’interesse
del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento ad una futura utilizzazione
dell’eventuale pronunzia favorevole al fini del riconoscimento della riparazione per
ingiusta detenzione – è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e
motivata deduzione, idonea ad evidenziare in termini concreti il pregiudizio che
deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa formulata personalmente
dall’interessato (Sez. Unite, n. 7931 del 16.12.2010, Testini).
Nel caso in esame nessuna spedfica deduzione risulta formulata né personalmente
dall’interessato né dal suo difensore in ordine ad una futura utilizzazione della presente
pronunzia, se favorevole, al fini del riconoscimento per ingiusta detenzione.
Conseguentemente il ricorso in esame, in applicazione dei principi espressi nella
suindicata decisione delle Sezioni Unite, deve essere dichiarato inammissibile per
sopravvenuta carenza di interesse.
Alla declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né alla

Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, il
quale ha eccepito, sotto il profilo del vizio di motivazione per travisamento del fatto,
l’insussistenza del “fumus” degli ipotizzati reati, in quanto il Tribunale avrebbe fondato la
propria decisione su dati di fatto del tutto errati.

sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Cass. Sez. Unite, 25.6.1997,
n. 7, Chiappetta).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
ROMA, 27.11.2012
Il Consigliere rel.

Il residente

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