Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9044 del 27/11/2012


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 9044 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: FIALE ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BAJRAMAJ BLEDAR N. IL 04/12/1988
avverso l’ordinanza n. 145/2012 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
28/04/2012

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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Ieheisentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 27/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Bajramaj, il quale ha
eccepito la non proporzionalità della misura carceraria applicata, tenuto anche conto della
Intervenuta concessione degli arresti domiciliari ad altro concorrente.
CONSIDERATO IN DIRrTTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. Il Tribunale opportunamente ha rilevato – conformandosi alla costante
giurisprudenza di questa Corte – che le questioni relative alla persIstenza dei “gravi indizi
di colpevolezza” necessari al mantenimento delle misure di cautela personali non sono
più proponibili dopo la sentenza di condanna, anche non irrevocabile.
2. Tanto premesso, manifestamente infondate sono le doglianze riferite
all’adeguatezza della misura cautelare, in quanto il Tribunale ha correttamente applicato
il comma 5-bis dell’art. 284 cod. proc. pen. (la cui legittimità è stata riconosciuta dalla
Corte Costituzionale con la decisione n. 130/2003), secondo il quale non possono essere
comunque concessi gli arresti domicillari a chi sia stato condannato per il reato di
evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede (nella specie la
condanna è intervenuta nell’anno 2009).
3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla
declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese
del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
euro 1.000,00.
Devono disporsi, infine, gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
cod. proc. pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle
ammende.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto
penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-te,, disp. att. cod. proc. pen.
ROMA, 27.11.2012

Il Tribunale di Ancona quale giudice dell’impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen.
– con ordinanza del 28.4.2012 – ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di
Bajramaj Bledar avverso il provvedimento 23.4.2012 con il quale il G.I.P. del Tribunale
di Macerata aveva respinto l’istanza rivolta ad ottenere la revoca o la sostituzione della
misura della custodia cautelare in carcere applicata in ordine al delitto di concorso nel
trasporto e nella consegna di circa 2 kg. di sostanza stupefacente del tipo marijuana
(artt. 73 del D.P.R. n. 309/1990): delitto per il quale l’imputato è stato condannato, in
primo grado, alla pena detentiva di anni 4 e mesi 4 di reclusione.

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