Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9044 del 27/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9044 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROCCADORO LUIGI N. IL 17/08/1956
avverso la sentenza n. 92/2013 TRIBUNALE di SAVONA, del
19/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 27/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 gennaio 2015 il Tribunale di Savona ha
condannato Roccadoro Luigi alla pena di euro trecentocinquanta di
ammenda per illecita detenzione in Albenga, il 5 ottobre 2011, di diciannove
munizioni, calibro 38, mentre lo ha assolto dai reati di illecita detenzione di
un fucile calibro 12 e di quattro cartucce dello stesso calibro a palla unica.

Roccadoro tramite il difensore, il quale deduce vizio della motivazione con
riguardo alla prova specifica della responsabilità di Roccadoro per la residua
contravvenzione, tenuto conto che egli convive con moglie e suocero e che
altri hanno accesso alla sua casa, dove avrebbero potuto lasciare le
munizioni calibro 38 all’interno del mobile in cui sono state ritrovate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Le munizioni calibro 38 erano riposte in una credenza sistemata nella
tavernetta dell’abitazione dell’imputato.
Sussiste, dunque, come bene argomentato dal Tribunale, un
collegamento evidente tra la persona del Roccadoro e le munizioni
rinvenute a casa sua, aventi calibro 38 diverso da quello delle cartucce
calibro 12, parimenti trovate ed utilizzabili, esse sole, nell’arma
legittimamente detenuta dall’imputato, in assenza di concreti elementi di
riferimento delle predette munizioni a persone diverse da Roccadoro, aduso
ad armi e cartucce in quanto cacciatore.
Solo in via congetturale, come tale giustamente non considerata dal
decidente, potrebbe sostenersi l’appartenenza delle munizioni calibro 38 a
persona diversa dall’imputato (conviventi con lo stesso o frequentatori della
sua casa), restandone comunque dimostrata la custodia nella credenza
posta nell’abitazione del Roccadoro e, quindi, la detenzione senza averne
fatto denuncia all’autorità di polizia.
Al

riguardo

il

Tribunale

ha

ragionevolmente

apprezzato

l’inverosimiglianza della pretesa ignoranza dell’imputato circa la presenza
delle munizioni in casa sua, tenuto anche conto del loro numero
(diciannove) non trascurabile.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
1

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2015.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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