Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9044 del 10/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 9044 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
VILLARI ANTONINO nato il 14/03/1983, avverso la sentenza del
05/11/2012 della Corte di Appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha
concluso per l’inammissibilità;
FATTO
1. Con sentenza del 05/11/2012, la Corte di Appello di Messina,
confermava la sentenza pronunciata in data 26/01/2012 dal giudice
dell’udienza preliminare della medesima città nella parte in cui aveva
ritenuto VILLARI Antonio colpevole del delitto di rapina aggravata
nell’ufficio postale di S. Filippo Superiore.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti
motivi:

Data Udienza: 10/01/2014

2.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 628 COD. PEN.: il ricorrente sostiene di
essere stato condannato «sol perché, durante le ricerche successive
all’evento delittuoso, veniva sorpreso mentre tentate di allontanarsi da
un edificio apparentemente in disuso sito sopra un panificio, all’interno
del quale gli operanti rinvenivano una pistola a tamburo calibro 38, una

ricevute di richieste di carnet di assegni che erano stati sottratti poco
prima all’Ufficio Postale»: il ricorrente obietta che il suddetto compendio
probatorio non sarebbe sufficiente per un giudizio di condanna e che il
contenuto di alcune intercettazioni ambientali non era affatto connotato
dai caratteri della chiarezza sicchè non avrebbero potuto essere
utilizzate come elemento di prova a suo carico.
2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 62 BIS COD. PEN. per non avere la Corte

concesso le attenuanti generiche e, quindi, mitigato il trattamento
sa nzionatorio.
DIRITTO
1. VIOLAZIONE DELL’ART. 628 COD. PEN.: la doglianza, nei termini in cui

è stata dedotta, è manifestamente infondata.
In grado di appello, l’imputato – arrestato lo stesso giorno della
rapina, dopo che era stato visto darsi alla fuga da un edificio abbonda
nato dove vennero rinvenuti parte dei beni rapinati – aveva sostenuto
che potevano ricorrere

«plausibili ipotesi alternative (ad esempio,

accortosi di soggetti che si allontanavano frettolosamente, Villari
potrebbe essere entrato in quell’appartamento, per la curiosità di
verificare cosa ci avevano lasciato quegli estranei)»: pag. 2 sentenza
appellata.
Al che la Corte ha replicato che si trattava di una tesi difensiva
priva di alcuna elemento concreto di riscontro.
In questa sede, il ricorrente, in pratica, seppure in modo
surrettizio, è tornato a ribadire la propria tesi difensiva.
In punto di diritto deve osservarsi che questa Corte, da tempo, ha
ormai chiarito che

«la regola dell’oltre il ragionevole dubbio”

2

ricetrasmittente, diverse banconote in denaro contante, e cinque

formalizzata nell’art. 533 c.p.p., comma 1, come sostituito dalla L. n. 46
del 2006, art. 5, impone di pronunciare condanna, quando il dato
probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur
astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura,
ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il

fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Il
procedimento logico, invero non dissimile dalla sequenza del
ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall’art.
192 c.p.p., comma 2, – il cui nucleo essenziale è già racchiuso, peraltro,
nella regola stabilita per la valutazione della prova in generale dal
comma 1 della medesima disposizione, nonché in quella della doverosa
ponderazione delle ipotesi antagoniste prescritta dall’art. 546 c.p.p.,
comma 1, lett. e), – deve condurre alla conclusione caratterizzata da un
alto grado di credibilità razionale, quindi alla “certezza processuale” che,
esclusa l’interferenza di percorsi alternativi, la condotta sia attribuibile
all’agente come fatto proprio. Il concetto, espresso in alcune recenti
sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un. 21 aprile
1995, n. 11, rv. 202001; Cass., Sez. Un. 10 luglio 2002, n. 30328, rv.
222139; Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2003, n. 45276, rv. 226094), cui si
è uniformata la giurisprudenza successiva (Cass., Sez. 1^, 21 maggio
2008, n. 31456, rv. 240763; Cass., Sez. 1^, 11 maggio 2006, n.
20371, rv. 234111), ancor prima della modifica dell’art. 533 c.p.p., era
già stato chiaramente delineato dalla giurisprudenza di legittimità. Si
era, in proposito, argomentato, che la prova indiziaria è quella che
consente la ricostruzione del fatto in termini di certezza tali da escludere
la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche di
escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con
ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico,
inusitato combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori, la realtà delle
cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili
(Cass. 2 marzo, 1992, n. 3424, rv. 189682; Cass. Sez. 6^, 8 aprile
1997, n. 1518, rv. 208144; Cass. Sez. 2^, 10 settembre 1995, n. 3777,

3

benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di

rv. 203118)»: Cass. 23/13/2009 riv 243801; Cass. 41110/2011 riv
251507; Cass. 7035/2013 riv 254025.
Al caso di specie, il suddetto principio si applica perfettamente in
quanto, come ha rilevato in modo ineccepibile la Corte territoriale, la
tesi difensiva non solo è rimasta priva del minimo riscontro probatorio

contenuto delle intercettazioni ambientali alle quali fecero seguito delle
perquisizioni che «costituivano il sequestro proprio di tutte quelle cose
che avevano costituito l’argomento delle conversazioni intercettate».
La censura, pertanto, essendo del tutto generica, reiterativa ed
aspecifica, va dichiarata inammissibile.

2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

62 BIS

COD. PEN.:

da un controllo dell’atto di

appello, è risultato che il ricorrente con il quarto motivo, aveva chiesto
la riduzione della pena essendo quella inflittagli dal primo giudice
«sproporzionata ed eccessivamente afflittiva […] in considerazione della
personalità dell’imputato, soggetto assolutamente incensurato e senza
alcun diverso carico pendente». L’imputato, poi, aveva chiesto anche la
concessione delle attenuanti generiche

«avuto riguardo anche e

soprattutto alla necessità di mitigare il trattamento sanzionatorio
operato dal Giudice di prime cure». In altri termini, l’imputato, con il
suddetto motivo di appello, aveva richiesto la concessione delle
attenuanti generiche e un più mite trattamento sanzionatorio,
motivando le due richieste in modo perfettamente identico e
sovrapponibile.
La Corte territoriale si è limitata a ridurre la pena ritenendola
eccessiva senza però concedere le attenuanti generiche.
In questa sede, il ricorrente si è doluto del fatto che la Corte non
gli abbia concesso anche le attenuanti generiche
Tuttavia, la censura deve ritenersi infondata ove si consideri che la
Corte, ove avesse anche accolto la richiesta di concessione delle
attenuanti generiche, avrebbe finito per ridurre ulteriormente la pena
per gli stessi motivi per i quali aveva ritenuto di mitigare il trattamento
sanzionatorio: il che sarebbe stato illegittimo.

4

ma è stata anche smentita da ulteriori elementi probatori desunti dal

3. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA

CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

il ricorso e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA