Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9042 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9042 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: FIALE ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SCARAMELLA GERARDO N. IL 27/01/1971
avverso l’ordinanza n. 1921/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
26/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
1a/sentite le conclusioni del PG Dott. (A tm fmffie€LIA
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Data Udienza: 27/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 26.3.2012 – in parziale accoglimento
dell’istanza di riesame proposta nell’interesse di Scaramella Gerardo avverso il
provvedimento 10.3.2012 con il quale il C.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata aveva
applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di
detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina (artt. 73
del D.P.R. n. 309/1990) – ha disposto la sostituzione di detta misura con quella, meno
grave, degli arresti domicillari presso la propria abitazione.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, il quale ha
eccepito la insussistenza di gravi indizi dì colpevolezza a carico del proprio assistito (che
avrebbe detenuto le sostanze stupefacenti esclusivamente per uso personale) e la non
proporzionalità della misura di cautela applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, perché Infondato.
1. Infondate sono, infatti, le doglianze di insussistenza dei “gravi indizi di
colpevolezza” che il primo comma dell’art. 273 cod. proc. pen. pone quale condizione
generale per l’applicazione di misure cautelari personali.
Deve ricordarsi, in proposito, che il concetto di “gravità degli indizi”, posto dalla
norma richiamata — secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema -postula un’obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti i quali, nel loro complesso,
devono consentire di pervenire logicamente ad un giudizio che, senza raggiungere il
grado di certezza richiesto per un’affermazione di condanna, sia di alta probabilità
dell’esistenza del reato e della sua attribuibilità all’indagato.
In coerenza con tale postulato, nella fattispecie in esame sono stati anzitutto
indicati gli elementi di fatto da cui gli Indizi sono stati desunti [ritrovamento di grammi
300 di hashish in un’autovettura a bordo della quale viaggiava l’indagato e di una bustina
di cocaina occultata sulla persona dello stesso].
Tali indizi, poi, sono stati valutati dal Tribunale nella loro essenza ed è stata
razionalmente disattesa, in particolare, la tesi difensiva di detenzione dell’ hashish e della
cocaina per uso personale con motivazione fondata non soltanto sulla quantità delle
sostanze stupefacenti ma anche sulle diverse qualità e sul confezionamento delle stesse,
nonché sulle modalità e circostanze dell’azione.
Con deduzioni coerenti, quindi, è stato formulato un conclusivo giudizio di
conferma dell’incolpazione provvisoria.
Le doglianze articolate in ricorso censurano, pertanto, una valutazione di merito
adeguata ed immune da vizi logici, che puntualmente dà conto delle ragioni che
giustificano l’applicazione della misura cautelare.
2. Anche le censure riferite all’adeguatezza della misura sono infondate.
Nello specifico, l’attualità del pericolo di reiterazione degli illeciti appare
correttamente correlata, con motivazione logica, alle modalità peculiari dei fatti,
razionalmente evidenzianti un’attività di spaccio svolta dall’indagato in modo non
occasionale.
Giustificata deve ritenersi, pertanto, la prognosi di attitudine a porre in essere in
futuro condotte delittuose analoghe, che coerentemente è stata considerata non
contrastabile con una misura più lieve degli arresti domiciliari per la necessità di impedire
all’indagato di mantenere i contatti con gli acquirenti consumatori.
3. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle
spese del procedimento.
P.Q.M.

i

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
ROMA, 27.11.2012.

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