Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9042 del 27/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9042 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ACQUA ANDREA N. IL 12/02/1966
avverso la sentenza n. 1417/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
07/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 27/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 aprile 2014 la Corte di appello di Ancona ha
confermato la sentenza del Tribunale di Macerata, sezione distaccata di
Civitanova Marche, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato
Acqua Andrea, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito, alla
pena di mesi quattro di reclusione ed euro ottomila di multa,
condizionalmente sospesa, per aver occupato alle sue dipendenze, quale

dell’Unione europea, privi di permesso di soggiorno e di documenti di
riconoscimento; in Civitanova Marche, il 18 settembre 2008.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Acqua tramite il difensore, il quale deduce l’illogicità della motivazione con
riguardo al diniego del computo della pena a partire dal minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell’unico
motivo dedotto in tema di entità del trattamento sanzionatorio.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte territoriale ha dato
ragione della misura di pena applicata, ritenuta fin troppo benevola, poiché
il primo giudice non aveva tenuto conto della pur contestata recidiva
qualificata (reiterata nel quinquennio); aveva riconosciuto le circostanze
attenuanti generiche senza una plausibile giustificazione; aveva inflitto una
pena molto modesta rispetto alla ritenuta non irrilevante gravità del fatto
(assunzione di tre immigrati clandestini) e alla personalità dell’autore
(pluripregiudicato).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

1

titolare di impresa edile, tre cittadini di paesi terzi rispetto a quelli

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2015.

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