Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9042 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9042 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
SCIABARRASI LIDIA nata il 26/02/1942, avverso la sentenza del
08/05/2012 della Corte di Appello di Caltanissetta;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha
concluso per l’annullamento con rinvio; in subordine correzione errore
materiale relativamente al secondo motivo;
uditi i difensori avv.to Francesco Maccarone per la parte civile Carlino
Carmela che ha concluso per il rigetto del ricorso e l’avv.ta Patrizia
Maria Grazia Di Mattia per l’imputata che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.
FATTO
1. Con sentenza del 08/05/2012, la Corte di Appello di
Caltanissetta confermava la sentenza pronunciata in data 07/03/2011
dal giudice monocratico del Tribunale di Enna nella parte in cui aveva
ritenuto SCIABARRASI Lidia colpevole del reato di appropriazione

Data Udienza: 10/01/2014

indebita di somme di denaro ai danni di Carlino Carmela per le
appropriazioni avvenute nel periodo compreso dal 02/01/2004 al
settembre 2004, essendo coperte da prescrizione le appropriazioni
avvenute dall’ottobre 2001 fino al 02/01/2004.

difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti
motivi:
2.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 525 COD. PROC. PEN. per avere la Corte rigettando il gravame sulla mancata applicazione dell’art. 525 cod. proc.
pen. da parte del primo giudice – erroneamente ritenuto che all’udienza
del 12/10/2009, la difesa non avesse sollevato alcuna opposizione alla
mancata rinnovazione dell’esame della parte civile riconvocata avanti al
nuovo giudice;
2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 606/1 LETT. E) COD. PROC. PEN. per avere la
Corte, nel dispositivo pronunciato in udienza, disposto un aumento della
provvisionale a favore della costituita parte civile da C 5.000,00 ad C
20.000,00, laddove, nel corpo della motivazione aveva dichiarato di
confermare la sentenza appellata anche con riguardo ai profili
concernenti le statuizioni civili. Essendosi, quindi, verificato un contrasto
fra dispositivo e motivazione, la sentenza andava annullata.
2.3. VIOLAZIONE DELL’ART. 546/1 LETT. E COD. PROC. PEN. per non avere
la Corte adeguatamente motivato in ordine a tutte le prove a discolpa
dell’imputata e, cioè sulle dichiarazioni dei vari testimoni assunti nelle
udienze del 28/06/2010 e 31/01/2011 e nell’acquisizione di un
documento filmato all’udienza del 31/01/2011 che andavano in senso
opposto alla versione della parte civile tesa a negare l’animus donandi
invocato dall’imputata quale causa della cointestazione del conto
corrente.
DIRITTO
1. VIOLAZIONE DELL’ART.

525

COD. PROC. PEN.: la

manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate.

2

censura è

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputata, a mezzo del proprio

In punto di fatto è pacifico che, a seguito del mutamento del
giudice, il dibattimento venne rinnovato anche tramite la riconvocazione
della parte civile la quale si presentò nuovamente per essere sentita.
All’udienza, la suddetta parte civile, non avendo il Pubblico
Ministero domande da rivolgerle, confermò – su opposizione della difesa

Dopodichè, la difesa dell’imputata procedette nuovamente all’esame.
Questo essendo il fatto processuale, è del tutto evidente l’equivoco
in cui è incorsa la ricorrente che ha invocato,0 proposito, la violazione
dell’art. 525 cod. proc. pen.
Infatti, la suddetta violazione è configurabile quando, nonostante
la parti si siano opposte, il nuovo giudice si limiti a dare lettura delle
dichiarazioni dei testi senza, quindi, procedere alla rinnovazione del
dibattimento.
Laddove, invece, la rinnovazione vi sia ed il teste nuovamente
esaminato si limiti a confermare quanto in precedenza dichiarato, non è
ipotizzabile alcuna nullità, tanto più nel caso in cui – come nella
fattispecie in esame – si limiti a confermare le dichiarazioni rese sulle
domande postegli da una delle parti (nella specie, il Pubblico Ministero)
e risponda, invece, ex novo, a quella dell’altra parte (nella specie, la
difesa dell’imputata) che, legittimamente, – ritenga di procedere
nuovamente all’esame.
La doglianza, quindi, va ritenuta manifestamente infondata alla
stregua del consolidato principio secondo il quale «Il principio per il
quale – nel caso di mutamento della composizione dell’organo giudicante
non è possibile utilizzare direttamente le prove precedentemente
acquisite, mediante lettura dei relativi verbali, senza il consenso delle
parti – non implica che, qualora detto consenso manchi, detti verbali
debbano essere stralciati dal fascicolo per il dibattimento, del quale
fanno parte integrante, in quanto relativi ad una fase che, pur soggetta
a rinnovazione, conserva il carattere di attività legittimamente
compiuta. Ne deriva che, ove in sede di rinnovazione il soggetto
esaminato confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non ritengano
di chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande e contestazioni,

3

dell’imputata – quanto aveva dichiarato davanti al precedente giudice.

è legittimo utilizzare per relationem il contenuto materiale di tali
precedenti dichiarazioni, in quanto atti legittimi del processo»: Cass.
41905/2004 riv 230624; Cass. 21710/2009 Rv. 243894;

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 606/1 LETT. E) COD. PROC. PEN. : il suddetto

questa Corte la determinazione della provvisionale, in sede penale, ha
carattere meramente delibativo e può farsi in base a giudizio
presuntivo; detta valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di
merito in quanto pronuncia provvisoria, incensurabile in Cassazione, ed
è priva d’efficacia di giudicato in sede di giudizio sulla liquidazione del
danno. L’imputato pertanto non può dolersi ne’ del difetto di
motivazione, ne’ della pretesa abnormità, poiché dispone di ogni
possibilità di difesa nella sede civile di liquidazione definitiva del danno:
SSUU 2246/1990 rv. 186722; Cass. 40410/2004 rv. 230105; Cass.
5001/2007 rv. 236068; Cass. 34791/2010 rv. 248348; Cass.
32899/2011 rv. 250934.

3.

VIOLAZIONE DELL’ART. 546/1 LETT. E COD. PROC. PEN.:

anche la

suddetta censura è manifestamente infondata.
La Corte territoriale ha ampiamente preso in esame la tesi
difensiva della donazione ma l’ha disattesa con motivazione amplissima,
logica e coerente alla stregua di puntuali elementi fattuali neppure
smentiti dalla ricorrente.
Infatti, la ricorrente si duole del fatto che la Corte non avrebbe
preso in esame le prove a suo favore costituite dalle dichiarazioni
testimoniali e da un documento filmato che smentirebbero le
dichiarazioni rese dalla parte civile.
In realtà, come ha bene chiarito la Corte, poiché era pacifico che il
denaro cointestato apparteneva tutto alla parte civile, l’imputata,
essendosi difesa assumendo che il suddetto denaro le era stato donato,
aveva l’onere di provare la volontà del preteso donante di porre in
essere un atto di liberalità: Cass. civ. 2008/26983.

4

motivo non è deducibile, perché secondo il costante orientamento di

Ora, se si legge lo stesso atto di appello ed i motivi aggiunti, non
si tarda ad avvedersi che della suddetta prova non vi è traccia alcuna come puntualmente rilevato dalla Corte a pag. 6 della sentenza
impugnata – perché tutte le dichiarazioni dei testi o lo stesso filmato di
cui parla la ricorrente, in realtà, avevano ad oggetto la circostanza che

stato messo in discussione dagli stessi giudici di merito i quali hanno,
anzi, accertato che, proprio in virtù dei buoni rapporti che
intercorrevano fra i coniugi Sciabarrasi – Sanfilippo e gli anziani coniugi
Carlino – Corsello, costoro, sia perché soli ed anziani, sia per le loro
precarie condizioni di salute, si erano determinati a versare tutti i loro
risparmi su un conto cointestato con i suddetti Sciabarrasi-Sanfilippo «al
solo scopo di consentire a quest’ultimi di prelevare direttamente le
somme espressamente richieste dalla prima [ndr: la Carlino] e previo
consenso della stessa».
Di conseguenza, correttamente la Corte territoriale non ha
indugiato su dati istruttori pacificamente irrilevanti non peraltro perché
si riferivano ad un momento in cui la Carlino non aveva ancora scoperto
l’ammanco e, quindi, non aveva ancora denunciato la Sciabarrasi (cfr
sulla scansione cronologica dei fatti, pag. 1 ss della sentenza
impugnata): infatti, è la stessa ricorrente che riferisce che le foto
prodotte ed il filmato prodotti all’udienza del 07/03/2011, si riferivano al
primo compleanno della Carlino (nata il 01/07/1926) «festeggiato in
forma ristretta a causa del recente lutto» dovuto alla morte del marito
avvenuta il 04/06/2006 (cfr pag. 4 motivi aggiunti in appello) e, quindi
in un momento in cui la denuncia non era ancora stata sporta essendolo
stata in data 09/12/2006 ossia dopo circa sei mesi dal “festeggiamento”
del compleanno.
In conclusione, anche la censura in esame, è manifestamente
infondata, non essendo ravvisabile nella motivazione della Corte
territoriale alcuno dei vizi motivazionali dedotti.
La ritenuta inammissibilità del ricorso, preclude ogni pronuncia
sulla correzione dell’errore materiale di cui alla conclusioni del
Procuratore Generale.

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fra l’imputata e la parte civile vi erano buoni rapporti: il che non è mai

4. In conclusione, l’impu g nazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
della ricorrente al pa g amento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,

eq uitativamente in € 1.000,00.

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DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione in
favore della parte civile Carlino Carmela delle spese del grado che
li q uida in complessivi € 3.500,00 oltre accessori come per legge

ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina

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