Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9041 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9041 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: FIALE ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE 12:13:ESEsed=4~E~abee
PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nei confronti di:
1) DEL MORO VALERIO N. IL 19/10/1956 * C/
avverso la sentenza n. 665/2011 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,
del 22/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Iettekmutite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 27/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Awerso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, lamentando erronea applicazione
della legge penale nella determinazione della pena: li giudice, avendo fissato la pena
detentiva in giorni dieci di reclusione, è andato al disotto del minimo legale di giorni 15
previsto, per la pena della reclusione, dall’art. 23 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La censura è fondata.
Evidente appare, invero, l’errore di determinazione della pena, correttamente
delineato nell’anzidetta articolazione del gravame.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, il limite minimo di 15 giorni
– stabilito per la reclusione dall’art. 23, 1° comma, cod. perì. – è assoluto e perciò
irriducibile sia ai fini della pena da infliggersi in concreto che ai fini dei calcoli intermedi,
né il predetto limite può essere superato per effetto dell’applicazione della diminuente di
cui all’art. 444 cod. proc. pen. che, pur avendo funzione e natura processualistiche, deve
considerarsi tuttavia alla stregua di una comune causa di riduzione della pena, regolata
conformemente alle attenuanti (vedi, ex plurimis, Cass.: Sez. II, 15.2.2010, n. 5973 e
16.2.2000, n. 702).
L’impugnata sentenza deve essere conseguentemente annullata senza rinvio e gli
atti devono essere trasmessi, per un nuovo giudizio, al Tribunale di Ascoli Piceno, poiché
— venendosi in tema di “pena patteggiata” — questa Corte non può modificare l’accordo
intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Ascoli Piceno, per l’ulteriore corso.
ROMA, 27.11.2012
•er

Il Consigliere rel.

u\A

Il Pr sidente

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 22.12.2011, ha applicato a Del
Moro Valerlo — su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen. la pena
di giorni 10 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui:
— agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 2 legge n. 638/1983 e succ. modif. (poiché, quale
legale rappresentante dell’impresa “Tiemme”, non versava all’INPS, entro il
termine stabilito, l’importo delle ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate
sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti per il periodo dal luglio al settembre
2007).
Ha sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente di euro 380,00 di
multa.

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