Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9039 del 27/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9039 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUCCIO LUCIO CRISTIAN ROSARIO N. IL 23/02/1978
avverso la sentenza n. 679/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 27/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 dicembre 2014 la Corte di appello di Milano, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale della sede in data 28
novembre 2011, concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato in mesi
otto di reclusione la pena inflitta a Guccio Lucio Cristian Rosario per il reato
previsto dall’art. 9, comma secondo, legge n. 1423 del 1956, per avere
omesso di presentarsi al Commissariato di pubblica sicurezza di Quarto

inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di
soggiorno.
Con la medesima sentenza la Corte, pur considerando lo stato di
tossicodipendenza dell’imputato, ha respinto l’istanza di Guccio intesa ad
ottenere il riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del
presente giudizio ed altro analogo reato commesso circa un mese dopo
(rectius: il 10 gennaio 2008), già giudicato con sentenza irrevocabile.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Guccio personalmente, il quale lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione con riguardo agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per
mancata applicazione della disciplina del reato continuato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché confuta nel merito il rigetto della
domanda di applicazione della continuazione e denuncia violazione di norme
giuridiche (artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.) palesemente
insussistente.
La Corte territoriale, invero, con motivazione adeguata e coerente,
esente da violazioni del diritto e della logica, ha dato adeguata ragione del
rigetto dell’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il
fatto già giudicato e quello analogo, oggetto del presente processo,
rilevando l’occasionalità delle violazioni e la loro non funzionalità
all’approvvigionamento delle sostanze stupefacenti da cui Guccio è
dipendente, potendo l’imputato procurarsele, senza necessità di violare le
prescrizioni inerenti la misura di prevenzione e, specificamente, l’obbligo di
presentarsi nell’ora fissata all’autorità di polizia.

2.

La dichiarazione di inammissibilità preclude la rilevanza della

prescrizione del reato, compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza
l
If

Oggiaro, il 4 novembre 2007, alle ore 12,30, in violazione delle prescrizioni

impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De Luca, Rv.
217266), non essendo stata applicata, fin dal primo grado, la contestata
recidiva reiterata qualificata.
Segue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria

mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2015.

che pare congruo determinare, tra il minimo ed il massimo previsti, in euro

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