Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9039 del 10/01/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9039 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
SENTENZA
su ricorso proposto da:
BALISTRERI FRANCESCO PAOLO nato il 17/05/1965, avverso la
sentenza del 26/11/2012 della Corte di Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha
concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 26/11/2012, la Corte di Appello di Palermo
confermava la sentenza con la quale, in data 30/11/2010, il giudice
monocratico del tribunale della medesima città, aveva ritenuto
BALISTRERI Francesco colpevole del reato di ricettazione di un assegno
bancario oggetto di furto ai danni di Ristretta Vincenzo.
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la
DELL’ART.
648
COD. PEN.
VIOLAZIONE
per avere la Corte territoriale desunto l’elemento
Data Udienza: 10/01/2014
psicologico del reato da circostanze ininfluenti, senza, peraltro, tener
conto di altre emergenze processuali. In particolare, l’imputato aveva
reso ampie dichiarazioni con le quali aveva fornito un’attendibile
versione alternativa dei fatti, corroborata dagli esiti della svolta
istruttoria, ma ciononostante la Corte l’aveva disattesa con motivazione
del teste Marchese che avrebbe consentito di accertare l’effettiva
provenienza dell’assegno.
3. Il ricorso, nei termini in cui le censure sono state dedotte, è
manifestamente infondato.
Entrambi i giudici di merito hanno preso ampiamente in esame la
tesi difensiva ma l’hanno disattesa con motivazione ampia, congrua ed
adeguata e, quindi, incensurabile in questa sede di legittimità.
Le censure, quindi, riproposte con il presente ricorso, vanno
ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede
di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già
ampiamente presi in esame da entrambi i giudici di merito.
Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese
incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal
ricorrente, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova
rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata
inammissibile.
In altri termini, le censure devono ritenersi manifestamente
infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione
alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e
con «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento»: infatti, nel
momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve
stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione,
ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile
con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999
rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955.
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illogica senza neppure disporre, ex art. 507 cod. proc. pen., l’assunzione
Sul punto va, infatti ribadito che l’illogicità della motivazione, come
vizio denunciabile, dev’essere percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato
di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando
ininfluenti le minime incongruenze: ex plurimis SSUU 24/1999.
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 10/01/2014
4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a