Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9038 del 27/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9038 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANNO LUIGI N. IL 19/07/1985
avverso la sentenza n. 2401/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 27/10/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 gennaio 2015 la Corte di appello di Milano, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como del 20 febbraio 2014,
emessa all’esito di giudizio abbreviato, riqualificato il fatto ascritto come
reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975 (e non art. 699,
comma secondo, come ritenuto in primo grad0), ha rideterminato la pena
inflitta a Manno Luigi in sei mesi di arresto e ottocento euro di ammenda,
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Manno personalmente, il quale deduce violazione di legge e vizio di
motivazione per contraddittoria esclusione del caso di lieve entità, ai sensi
dell’art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975, considerate le dimensioni
del coltello avente lama non superiore agli otto centimetri di lunghezza e ad
un centimetro e mezzo di larghezza, e la collaborazione prestata
dall’imputato il quale esibì spontaneamente ai verbalizzanti il coltello in suo
possesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi
proposti.
La Corte territoriale, invero, con motivazione esente da violazioni di
norme giuridiche e deviazioni dai canoni della logica, ha dato adeguata
ragione dell’esclusione dell’ipotesi di lieve entità, ritenendo di dimensioni
non trascurabili il coltello, avente una lama estraibile della lunghezza di otto
centimetri, appuntita ed affilata su un solo lato, e apprezzando la
pericolosità di Manno, gravato da precedenti specifici, concorso in minaccia
ed altro, senza trascurare di considerare che l’esibizione volontaria del
coltello, nel contesto dell’imminente perquisizione, non assumeva specifica
pregnanza collaborativa.
Tale ragionamento, oltre ad essere fedele alle risultanze istruttorie e
intrinsecamente coerente, è conforme alla giurisprudenza della Corte in
materia (v. Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri, Rv. 255640, e
precedenti conformi ivi richiamati).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
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confermando nel resto.
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2015.
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa