Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9035 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9035 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore Generale

presso la Corte di Appello di Roma,

avverso la

sentenza del Tribunale di Roma, in data 27 giugno
2013, nel procedimento a carico di Mohammed med,
nato in Egitto 1’1.1.1984 e di Jomaa Sani, nato in
Libano il 26.2.1989;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Fulvio Baldi,
che ha concluso per l’annullamento con rinvio della

Data Udienza: 10/01/2014

sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 27
giugno 2013, dichiarava Mohammed Amed e Jomaa Sami
colpevoli del delitto di rapina aggravata e,

equivalenti alle contestate aggravanti e per il
Mohammed anche alla contestata recidiva, condannava
Mohammed alla pena di anni due mesi quattro di
reclusione ed euro 400 di multa e Jomaa alla pena
di anni due mesi due di reclusione ed euro 400 di
multa.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Roma,
deducendo erronea applicazione della legge penale e
manifesta illogicità della motivazione, poiché il
riconoscimento delle attenuanti generiche è carente
di motivazione, essendo semplicemente indicate al
momento del calcolo delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso è fondato, in quanto le
circostanze attenuanti generiche sono state
concesse senza che il giudice abbia espresso,
neppure implicitamente, alcuna valutazione circa
l’adeguamento della pena concreta alla gravità

2

concesse le circostanze attenuanti generiche

effettiva del reato e alla personalità del reo,
così violando il canone fondamentale dell’art. 125,
comma 3, c.p.p., con la conseguenza
dell’annullamento della sentenza impugnata, con
rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del P.G. annulla la
sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia
relativa alle attenuanti generiche e rinvia per
nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma in
diversa composizione.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2014.

punto.

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