Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9034 del 10/01/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9034 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
Salvatore,
Buono
nato a Foggia il 21.8.1971, avverso la
sentenza della Corte di Appello di Bologna, in data
13
novembre
2012,
di
dichiarazione
di
inammissibilità dell’appello avverso la sentenza
del Tribunale di Modena, in data 26 maggio 2010;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Fulvio Baldi,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso:
Data Udienza: 10/01/2014
r
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bologna, in data 13 novembre
2012, dichiarava inammissibile l’appello proposto
dal difensore di Buono Salvatore avverso la
sentenza del Tribunale di Modena del 26 maggio
reati di cui agli artt. 640 e 648 cpv. c.p., in
quanto i motivi presentati non avevano pertinenza
con il concreto caso in esame, accoglieva, invece,
l’appello del Procuratore Generale, escludendo
l’attenuante di cui al capoverso dell’art. 648 c.p.
e rideterminando la pena nella misura di anni due
mesi tre di reclusione ed euro 800 di multa.
Propone ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo una serie di presunte
violazioni di legge e vizi di motivazione con
riferimento: all’art. 420 ter c.p.p. in relazione
all’ordinanza con la quale veniva rigettata la
richiesta di rinvio avanzata dal difensore in
ragione di un concomitante impegno professionale;
alla valutazione delle prove e alle doglianze
difensive sviluppate nei motivi di gravame; alla
decorrenza del termine di prescrizione; alla
quantificazione dei periodi di sospensione della
prescrizione.
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2010, che aveva condannato lo stesso Buono per i
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
motivi di ricorso, non sono consentiti, poiché
non censurano in alcun modo la dichiarazione di
inammissibilità dell’appello pronunciata dalla
sentenza impugnata, non consentendo, quindi, a
proposti, i quali, peraltro, si dimostrano
all’evidenza non pertinenti al procedimento in
esame, tanto da rivelarsi incomprensibili.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso, al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10 •ennaio 2014.
questa Corte di valutare la fondatezza dei motivi