Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9033 del 10/01/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9033 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Federico Lorenzo,
nato a
Reggio Calabria 1’8.6.1951, avverso la sentenza
della Corte di Assise di Reggio Calabria, in data
15 gennaio 2013, depositata il 15 aprile 2013;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso
depositato il 25 gennaio 2013;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Fulvio Baldi,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Rilevato che il ricorso, presentato personalmente
dall’imputato, è stato depositato prima del
Data Udienza: 10/01/2014
,*
deposito
della
motivazione
della
sentenza
impugnata;
Considerato che è inammissibile l’impugnazione
proposta prima del deposito della motivazione del
provvedimento impugnato, salvo che le censure si
inequivocabilmente evincibili dal solo dispositivo,
ed il vizio sia apprezzabile pur in mancanza della
motivazione (Sez. l, n. 44161 del 30/09/2009, MC.,
Rv. 245559); e che le censure, nel caso di specie,
non si riferiscono ad aspetti evincibili dal solo
dispositivo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere
dichiarato inammissibile e che alla inammissibilità
del ricorso consegua la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso, al versamento della somma,
che si ritiene equa, di euro 1000,00 a favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
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riferiscano ad aspetti della decisione
ammende.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2014.