Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9032 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9032 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Sava Victor,

nato in

Romania il 30.10.1966, avverso la sentenza della
Corte di Appello di Venezia, in data 25 marzo 2013,
di conferma della sentenza del Tribunale di Verona,
in data 3 luglio 2012;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Fulvio Baldi,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Data Udienza: 10/01/2014

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in
data 25 marzo 2013, confermava la condanna ad anni
tre di reclusione ed euro 900 di multa pronunciata
il 3 luglio 2012 dal Tribunale di Verona nei
confronti di Sava Victor, dichiarato colpevole del

Propone

ricorso

cassazione

per

l’imputato

personalmente, deducendo i seguenti motivi:
l) erronea valutazione della prova a carico, poiché
dalle dichiarazioni della persona offesa non
emergerebbe con certezza che sia stato il Sava a
prendere il portafoglio, prelevandolo, all’interno
di un autobus di linea, dalla borsa indossata dalla
stessa.
2) insussistenza dell’aggravante della riunione di
più persone, poiché la presenza di più persone non
sarebbe stata provata.
3) eccessività della pena e ingiustificato diniego
delle attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati

ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e
devono essere dichiarati inammissibili.
Occorre ribadire il costante insegnamento di questa
Suprema Corte, secondo il quale esula dai poteri

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delitto di rapina impropria aggravata.

della Corte di cassazione quello di una “rilettura”
degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera

prospettazione di una diversa, e per il ricorrente
più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n.
6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia,
Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una
inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati
dal giudice di merito, il quale, con motivazione
ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento, con
riferimento sia alla responsabilità dell’imputato
in ordine al reato contestato sia alla sussistenza
dell’aggravante di più persone riunite, basandosi
sulle testimonianze assunte.
Anche la doglianza relativa al diniego di
concessione delle attenuanti generiche e alla
mancata riduzione della pena è manifestamente
infondata, poiché è sufficiente che il giudice di

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i

merito giustifichi l’uso del potere discrezionale
conferitogli dalla legge con l’indicazione delle
ragioni ostative alla concessione, senza che sia
tenuto ad esaminare tutte le circostanze
prospettate o prospettabili dalla difesa (Sez. l,

Sez. l, 20 ottobre 1994 -26 gennaio 1995, n. 866,
Candela, Rv. 200204; Sez. 4, 20 dicembre 2001 – 28
febbraio 2002, n. 8167, Zahraoui, Rv. 220885). Nel
caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto
riferimento alla “odiosità dell’episodio”, al
comportamento processuale non collaborativo
dell’imputato e ai suoi precedenti penali e,
quindi, non è in alcun modo censurabile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso, al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e

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11 gennaio 1994, n. 3772, Spallina, Rv. 196880;

della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 10 gennaio 2014.

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