Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9031 del 27/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9031 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINNATO SALVATORE N. IL 04/11/1991
avverso la sentenza n. 126/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
26/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 27/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 novembre 2014 la Corte di appello di Palermo ha
confermato la sentenza del Tribunale della sede in data 17 maggio 2013,
con la quale Spinnato Salvatore era stato condannato alla pena di un mese
di arresto ed euro centocinquanta di ammenda per il reato di cui all’art. 110
cod. pen. e 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per aver portato,
senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle sue

plastica e lama in metallo; in Palermo, il 25 aprile 2011.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Spinnato tramite il difensore, il quale deduce violazione di legge e vizio
della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, con motivazione adeguata e coerente, esente
da violazioni delle regole della logica e del diritto, ricostruisce il contesto
dell’accertamento del reato, che, secondo ragionevoli argomentazioni,
reputa indicativo dell’ingiustificato porto degli oggetti sequestrati.
Essi, infatti, furono rinvenuti a bordo dell’autovettura, su cui viaggiava
Spinnato insieme ad altri due giovani, alle ore 23,45 del 25 aprile 2011, a
seguito di una segnalazione circa la presenza di tre giovani che
armeggiavano su un ciclomotore.
Secondo la ragionevole valutazione dei giudici di merito, non
sussistevano elementi per ritenere giustificata la presenza, in quell’ora della
notte, della sega, della tenaglia e di due giraviti a bordo dell’autovettura, né
essa poteva ricondursi all’attività di meccanico esercitata dal padre del
coimputato di Spinnato, Di Paola Serafino, non appellante, non consentendo
il contesto spazio-temporale dell’accertamento alcun collegamento attuale
degli oggetti sequestrati con la pretesa attività lavorativa del congiunto.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
1

pertinenze, una sega con lama in metallo e due giraviti con manico in

ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2015.

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