Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9031 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9031 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Antonio,

nato

Fiano

a Piedimonte Matese il 5.1.1973,

avverso la sentenza della Corte di Appello di
Napoli, in data

26

settembre

2012,

di conferma

della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere – Sezione distaccata di Piedimonte Matese,
in data l aprile 2011;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il .pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Fulvio Baldi,

Data Udienza: 10/01/2014

-.

che ha concluso per l’annullamento con rinvio con
riferimento al terzo motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data
26 settembre 2012, confermava la condanna alla pena

pronunciata il 1 ° aprile 2011 dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di
Piedimonte Matese nei confronti di Fiano Antonio,
dichiarato colpevole del delitto di truffa
aggravata, perché fingendosi solvibile si faceva
consegnare da Ferrazza Vincenzo un trattore FIAT
(senza targa e non immatricolato) pagandolo il
prezzo di C 10.500 con un assegno bancario che egli
sapeva non essere coperto dalla necessaria
provvista.
Propone ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:
1)

inosservanza di norme processuali stabilite a

pena di nullità, di inutilizzabilità e/o di
inammissibilità.
Il ricorrente afferma, allegando a tal fine la
trascrizione stenotipica dell’udienza del l ° aprile
2011, che la confutazione delle doglianze difensive
formulate con l’atto di appello è avvenuta previa

2

di anni uno di reclusione ed euro 800 di multa

utilizzazione

di

dichiarazioni

che

Ferrazza

Vincenzo non ha reso nel corso del dibattimento,
bensì fornito in occasione della denuncia – querela
sporta nella fase iniziale del procedimento, della
quale il P.M. aveva chiesto l’acquisizione ai soli

procedibilità; l’impiego di tale prova
inutilizzabile ha avuto, secondo il ricorrente, un
peso reale e risolutivo nella decisione del giudice
di appello.
2) contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione,

in quanto l’apparato argomentativo

consta di riferimenti ad elementi (denuncia
querela della persona offesa) non emergenti dalle
prove acquisite al fascicolo del dibattimento ed
utilizzabili ai fini della decisione, sicché la
sentenza sarebbe affetta dal vizio del travisamento
della prova.
3) inosservanza e/o erronea applicazione dell’art.
640 c.p. e mancanza di motivazione.
Il ricorrente afferma la mancanza di prova che
l’autore dei fatti in contestazione fosse proprio
da individuarsi in Fiano Antonio; sul punto la
motivazione sarebbe mancante o in contrasto con le
emergenze istruttorie.

3

fini di risolvere questioni concernenti la

4) inosservanza e/o erronea applicazione dell’art.
62 bis c.p. e mancanza di motivazione.
Il ricorrente lamenta che il riconoscimento delle
attenuanti generiche sia stato negato in relazione
al comportamento processuale dell’imputato assente

giudice di appello avrebbe valorizzato

il

comportamento dell’imputato riconducibile ad una
legittima facoltà ed avrebbe trascurato di fornire
risposte alle doglianze specifiche contenute
nell’atto di appello.
5) inosservanza e/o erronea applicazione dell’art.
61 n. 7 c.p. e mancanza di motivazione.
Secondo

il

ricorrente

sarebbe

apodittica

l’affermazione che un danno di 10.500 euro sarebbe
ingente ed erroneo sarebbe fondare la sussistenza
dell’aggravante sull’importo dell’assegno anziché
sul valore commerciale del trattore.
6)

inosservanza e/o erronea applicazione degli

artt. 53 ss. legge n. 689 del 1981 e mancanza di
motivazione,

in quanto la richiesta di sanzione

sostitutiva è stata rigettata solo con riferimento
alla corrispondente sanzione pecuniaria, senza
prendere in considerazione la sanzione sostitutiva
della libertà controllata.

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in entrambi i gradi di giudizio, in tal modo il

MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso, ad eccezione di quello
concernente la richiesta di sanzione sostitutiva,
sono infondati e devono essere rigettati.
I primi tre motivi di ricorso sono infondati, in

quanto la utilizzazione di elementi emergenti dalla
denuncia – querela e non dalle dichiarazioni rese
dalla parte offesa in dibattimento comunque non
hanno avuto incidenza decisiva nella valutazione
del giudice di appello, il quale ha considerato
certa l’identificazione dell’imputato sulla base
della emergenza che “questi era conosciuto da
entrambi i Ferrazza ed Alessandro dice di averlo
visto anche successivamente presso un sale e
tabacchi a Piedimonte”; deve rilevarsi, inoltre,
che il collegamento tra l’assegno di conto corrente
intestato a cittadina polacca e l’imputato si basa
anche sugli atti prodotti dallo stesso difensore in
udienza relativi alla sottoposizione del Fiano agli
arresti domiciliari in esecuzione di mandato di
arresto europeo emesso dalla A.G. di Polonia, in
relazione ad altro procedimento per frode ivi
commessa.
Anche il motivo concernente la mancata concessione
delle attenuanti generiche non è accoglibile, in

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,d6

primo luogo, in quanto l’appello sul punto era del
tutto generico, limitandosi ad affermare
apoditticamente il carattere non allarmante dei
precedenti penali, a fronte della puntuale
motivazione del giudice di primo grado che riteneva

ma anche l’elevato danno cagionato alla persona
offesa, in secondo luogo, perché il giudice di
appello ha soltanto correttamente rilevato che
elementi positivi ai fini della richiesta
concessione non potevano trarsi neppure dal
comportamento processuale dell’imputato.
La doglianza relativa alla mancata esclusione
dell’aggravante del danno di rilevante gravità non
è consentita, perché chiede a questo giudice di
legittimità di sovrapporre la propria valutazione a
quella discrezionale del giudice di merito, il
quale, con motivazione corretta dal punto di vista
logico e giuridico, ha ritenuto che il danno, nel
caso di specie, di 10.500 euro, fosse
oggettivamente ingente “specie nel 2005″, mentre,
d’altro canto, è altrettanto logico che il valore
commerciale del trattore sia stato tratto
dall’importo

dell’assegno,

ragionevolmente

concordato in considerazione di quel valore, né sul

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ostativi non solo i precedenti penali dell’imputato

punto il ricorrente fornisce elementi obiettivi
contrastanti.
E’

fondato,

invece,

il

motivo

di

ricorso

concernente il rigetto della richiesta di sanzione
sostitutiva, in quanto l’atto di appello faceva

sostitutiva” e, quindi, se effettivamente la pena
di anni uno non consente la sostituzione con la
pena pecuniaria, consente, però, la concessione
della libertà controllata (art. 53 legge n. 689 del
1981). Sul punto, pertanto, è del tutto assente la
motivazione di diniego e la sentenza deve essere
annullata con rinvio ad altra sezione della Corte
di Appello di Napoli perché si pronunci sulla
accoglibilità o meno della richiesta di conversione
di cui sussistono le condizioni astratte di legge.
Ai sensi dell’art. 624 c.p.p., le altre parti della
sentenza concernenti la responsabilità
dell’imputato e la determinazione della pena
acquistano autorità di cosa giudicata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla
pronuncia sulla conversione della pena detentiva
con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello
di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel

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riferimento alla “corrispondente specie di sanzione

resto.

Così deciso in Roma il 10 gennaio 2014.

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