Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9030 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9030 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
CERUTTI Gian Massimo, nato a Novara il 28/10/1959
avverso la sentenza del 19/10/2011 del Tribunale di Alba, sez. dist. di Bra, che,
assolto l’imputato dal reato contestato al capo A) perché il fatto non sussiste, lo
ha condannato alla pena di 600,00 euro di ammenda per ciascuno dei reati
contestati ai capi B) e C), e cioè per le violazioni degli artt.353 e 354 del d.P.R.
n.547 del 1955, accertati 1’11/12/2007;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Alfredo
Montagna, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza con rinvio;
udito per l’imputato l’avv. Mario Gebbia, che ha concluso chiedendo accogliersi il
ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/10/2011 a seguito di opposizione a decreto penale
di condanna, il Tribunale di Alba, sez. dist. di Bra, assolto l’imputato dal reato
contestato al capo A) perché il fatto non sussiste, lo ha condannato alla pena di
600,00 euro di ammenda per ciascuno dei reati contestati ai capi B) e C), e cioè
per le violazioni degli artt.353 e 354 del d.P.R. n.547 del 1955 consistenti

Data Udienza: 05/12/2012

nell’inottemperanza a specifiche prescrizioni relative alle lavorazioni pericolose
svolte presso la “ALITAL S.r.l.” (già “ALMET S.p.A.”)
2. Avverso tale sentenza il sig.Cerutti propone ricorso tramite il Difensore,
in sintesi lamentando:
a. Vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. dell’ordinanza
dibattimentale emessa in data 20/4/2011 nonché errata applicazione
dell’art.162-bis cod. pen. Premesso di avere richiesto l’ammissione
all’oblazione già con l’atto di opposizione a decreto penale pur facendo

eliminate, e ciò a causa dell’assenza dei necessari provvedimenti
amministrati già richiesti, il ricorrente ricorda che l’istanza di oblazione venne
in udienza il giorno 25/11/2009 e che, richiesta dal Tribunale la produzione
dei documenti relativi, il ricorrente ne fece produzione anteriormente alla
successiva udienza deW8/2/2010, dando conto della tuttora pendente
procedura per il rilascia della AIA; alla successiva udienza del 21/2/2011,
perdurando la medesima situazione, il Tribunale dispose il rinvio del
dibattimento facendo carico al ricorrente di produrre la documentazione
mancante, fino a che alla successiva udienza del 20/4/2011 il ricorrente
comunicò che l’azienda aveva cessato la produzione e non era possibile
perfezionare l’iter amministrativo in corso. Fatte queste premesse in fatto, il
ricorrente censura l’ordinanza reiettiva emessa il 20/4/2011 in quanto: 1)
erroneamente afferma che i presupposti dell’istanza di oblazione
rappresentati in sede di opposizione a decreto penale erano diversi da quelli
rappresentati in sede dibattimentale; 2) erroneamente ignora gli interventi
effettuati dalla società dopo il verbale Asl dell’11/12/2007 e finalizzati a
regolarizzare quanto riscontrato dai verbalizzanti, così incorrendo nel vizio di
motivazione; 3) erroneamente ignora che con la cessazione delle attività
produttive sono cessate tutte le conseguenze pericolose dannose;
b. Vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. con riferimento
alla responsabilità penale per i reati sub B) e C) per evidente
contraddittorietà rispetto alla decisione di assoluzione relativa al capo A),
decisione che si fonda sulla medesima situazione di fatto e che avrebbe
dovuto essere assunta anche per i due restanti capi di imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso meriti parziale accoglimento.
2. Va premesso che il secondo motivo di ricorso si fonda su un assunto che
non trova conferma nella sentenza impugnata. La motivazione della sentenza,

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presente che non tutte le conseguenze del reato risultavano ancora

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infatti, sta atto che gli interventi per dare attuazione alle prescrizioni 9 e
10 erano inadeguati, mentre quello per il n.6 era presente e apparentemente
adeguato, ma non testato; si tratta di differente apprezzamento che, per quanto
possa essere sottoposto a critica, fonda una distinzione incompatibile con la
pretesa contraddittorietà del percorso motivazionale così come esposto dal
ricorrente.
3. Merita, invece, accoglimento la censura mossa col primo motivo. Risulta
dagli atti che in sede di opposizione a decreto penale di condanna il ricorrente

sanzione di inammissibilità; precisò, infatti, che le procedure volte ad eliminare
le conseguenze del reato erano state da lui avviate, ma non concluse per ragioni
non dipendenti dalla sua volontà, così che intendeva introdurre comunque la
richiesta ammissione all’oblazione al fine di poterne usufruire in sede di giudizio.
Che tale richiesta non fosse priva di fondamento trova conferma nella
circostanza che il giudicante ebbe a disporre il rinvio del dibattimento in attesa
del perfezionarsi della procedura volta a regolarizzare le inadempienze fatte
oggetto di prescrizione e incidenti sull’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
4. In tale contesto la Corte deve concludere che erroneamente il giudicante
ha ritenuto che i fatti successivi alla domanda di oblazione non possano trovare
ingresso nella valutazione eh eil giudice è chiamato ad operare sull’esistenza dei
presupposti di applicazione dell’art.162-bis cod. pen. Tale opinione non tiene
conto del fatto che quanto prospettato dall’imputato non ha ad oggetto profili di
ammissibilità dell’istanza diversi da quelli di cui si attendeva il perfezionarsi, ma
ha pur sempre riguardo al presupposto della cessazione delle conseguenze del
reato eliminabili da parte dell’imputato; la circostanza che la cessazione sia
prospettata alla luce di circostanze sopravvenute e diverse da quelle inizialmente
sottoposte al giudice non impedisce che, tempestivamente proposta l’istanza di
oblazione, il giudicante debba in ogni caso verificare se il risultato atteso sia
stato comunque raggiunto seppure grazie a condotte o circostanze inizialmente
non previste.
5. Alla luce di tale conclusione, sia l’ordinanza reiettiva pronunciata in data
20/4/2011 sia la sentenza impugnata devono essere annullate con rinvio al
giudice di merito affinché valuti se le circostanze riferite dall’imputato
comportano o meno la cessazione delle conseguenze da reato e se possano dirsi
integrati, o meno, i presupposti per l’applicazione dell’istituto dell’oblazione.

P.Q.M.

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avanzò richiesta di oblazione a titolo cautelativo per evitare di incorrere nella

Annulla la sentenza impugnata e l’ordinanza del 20/472011 e rinvia al Tribunale
di Alba.

Così deciso il jj 2012

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