Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 903 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 903 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LASSIRI HICHAM N. IL 25/03/1977
avverso la sentenza n. 2140/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
01/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 11/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data
6 dicembre 2011 dal locale Tribunale, appellata da LASSIRI Hicham, dichiarato responsabile del
delitto di lesioni dolose, lesioni colpose, danneggiamento aggravato e omissione di soccorso,
commessi il 9 luglio 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e proposto per motivi non
dedotti nel giudizio di appello.
Come risulta dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata l’imputato non aveva impugnato con riferimento all’affermazione di responsabilità, ma solo al trattamento sanzionatorio.
La contestazione relativa alla responsabilità è quindi inammissibile per la novità della doglianza
che non può essere sottoposta ad impugnazione per la prima voltkin sede di giudizio di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 novembre 2013.

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