Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9027 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9027 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
e

sul ricorso proposto da

1E11!

••

THIAW Ousseynou Laye, nato a Dakar (Senegal) il 1/10/1975
avverso la sentenza del 30/6/2011 della Corte di appello di Ancona, che ha
confermato la sentenza ex art.442 cod. proc. pen. del 28/1/2006 del Tribunale di
Fermo con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di sei mesi di
reclusione e 300,00 euro di multa perché colpevole dei reati, uniti dal vincolo
della continuazione, previsti dagli artt.171-ter, comma 2, lett.a) dela legge 22
aprile 1941, n.633 e 648 cod. pen., commessi il 28/1/2006;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Alfredo
Montagna, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30/6/2011 la Corte dì appello di Ancona ha confermato
la sentenza ex art.442 cod. proc. pen. del 28/1/2006 del Tribunale di Fermo con
la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione e
300,00 euro di multa perché colpevole dei reati, uniti dal vincolo della
continuazione, previsti dagli artt.171-ter, comma 2, lett.a) dela legge 22 aprile
1941, n.633 e 648 cod. pen., commessi il 28/1/2006.

Data Udienza: 05/12/2012

Avverso tale decisione il ricorrente propone censure con cui lamenta:
a.

Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. per
vere i giudici, a fronte di contestazione ex art.171-ter, comma 2, lett.a), della
legge citata, ritenuto di fatto sussistente una diversa condotta di reato, e cioè
quella riconducibile alla lett.c) della medesima disposizione di legge, che
sanziona un fatto storico e una condotta diversi da quelli contestati; la
diversa individuazione della condotta per cui vi è condanna rispetto a quella

b. Vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. con riferimento
ai presupposti fattuali dell’esistenza di illecita duplicazione dei contenuti dei
supporti detenuti dal ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento. In effetti, il
primo capo di imputazione risulta formulato in maniera infelice rispetto alla
ipotesi fattuale che appare emergere dal complesso degli atti. Sotto diverso
profilo, la mutata qualificazione del fatto ai sensi della lette del citato art.171ter sembra riferirsi a una condotta non coincidente con quella presupposta dalla
contestazione della lett.a) della medesima disposizione.
2. A ciò deve aggiungersi che la prova della falsificazione e illecita
riproduzione del contenuto dei supporti non può essere desunta soltanto
dall’assegna del contrassegno Siae. L’accertamento della illecita riproduzione
avrebbe richiesto una motivazione specifica e ancora a circostanze di fatto che la
sentenza impugnata non prende in esame.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che la
sentenza debba essere annullata con rinvio al giudice di merito, individuato nella
Corte di appello di Perugia, che, considerati i principi fissati con la presente
decisione, provvederà a un nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso il 5 12/2012

contestata comporta la nullità della decisione;

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