Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9026 del 27/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9026 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Data Udienza: 27/10/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGBIM EDWIN JEFREY N. IL 24/07/1977
avverso la sentenza n. 5380/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
22/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

ufr

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 ottobre 2014 la Corte di appello di Genova ha
confermato la sentenza del Tribunale della sede, in data 15 ottobre 2013,
con la quale Agbim Edwin Jefrey, alias Edward Emmanuel, all’esito di
giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi otto e giorni
venti di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla
recidiva reiterata ed infraquinquennale contestata, per i reati di

propria identità, unificati nella continuazione, commessi a partire dal 27
ottobre 2007.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato tramite il difensore, il quale deduce vizio della motivazione in
relazione alla mancata esclusione della recidiva dal computo della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo.
Il ricorrente si limita ad enunciare la suddetta censura, senza
confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, la
quale ha confermato l’applicazione della recidiva peraltro in giudizio di
equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche, testualmente
affermando che il delitto, per la sua natura, per le modalità di commissione
e per l’intensità del dolo, costituiva ulteriore dimostrazione dell’accertata
capacità criminale dell’imputato, che, in numerosissime occasioni, come da
certificato penale e precedenti dattiloscopici, aveva fornito false generalità,
dimostrando assoluta mancanza di rispetto delle regole del vivere civile.
Il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere
nella necessità di porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i
punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce
al concetto stesso di “motivo” di impugnazione l’individuazione di questi
punti ai quali la censura si riferisce (Cass., Sez. IV, 6 aprile 2004, rv.
228926). Si tratta di un requisito espressione di un’esigenza di portata
generale, che implica, a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre
le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della
decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli
elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il
I

contraffazione della carta di soggiorno spagnola e false dichiarazioni sulla

proprio sindacato (Cass., Sez. IV, 19 febbraio 2003, rv. 224659; Cass., Sez.
IV, 1 aprile 2004, rv. 228586).
Nel caso di specie, quindi, l’impugnazione va dichiarata inammissibile ai
sensi del combinato disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b), e 581,
lett. c), cod. proc. pen.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle

determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2015.

spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella

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