Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9025 del 27/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9025 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CATTANE0 ANGELO N. IL 25/08/1940
avverso la sentenza n. 1360/2013 TRIBUNALE di LATINA, del
25/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 27/10/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Latina, con sentenza del 25 giugno 2014, ha condannato
Cattaneo Angelo alla pena di euro 103,00 di ammenda per avere omesso di
comunicare all’autorità di pubblica sicurezza il trasferimento dell’arma detenuta,
pistola Bernardelli, calibro 6,35, dalla precedente residenza nel comune di
Bosconero (provincia di Torino) nella nuova residenza nel comune di Aprilia
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso
per cassazione, Cattaneo tramite il difensore, avvocato Romolo Mecozzi del foro
di Latina, il quale ha chiesto l’assoluzione dell’imputato e, in via subordinata, la
riduzione della pena con i benefici di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché presentato da difensore non abilitato alla
difesa presso le giurisdizioni superiori, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod.
proc. pen., a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come
appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui
all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di
derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi
di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci,
Rv. 228119).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
pare congruo determinare in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
(provincia di Latina).
Così deciso il 27 ottobre 2015.