Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9025 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9025 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Brescia
nel procedimento nei confronti di
TOTI Gian Battista, nato a Trescore Balneario il 16/7/1968
avverso la sentenza del 21/10/2011 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Bergamo che ha condannato l’imputato per il reato ex art.10-ter del
d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 in relazione all’anno d’imposta 2007, e accertato il
7/7/2009, determinando la pena, previa concessione delle circostanze attenuanti
generiche e del vincolo della continuazione, in mesi cinque di reclusione da
portare in aumento sui fatti oggetto della sentenza emessa dallo stesso Tribunale
in data 25/5/2011; pena condizionalmente sospesa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Alfredo
Montagna, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata
limitatamente all’omessa statuizione sulle pene accessorie.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 05/12/2012

1. Con sentenza del 21/10/2011 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Bergamo ha condannato l’imputato per il reato ex art.10-ter del
d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 in relazione all’anno d’imposta 2007, e accertato il
7/7/2009, determinando la pena, previa concessione delle circostanze attenuanti
generiche e del vincolo della continuazione, in mesi cinque di reclusione da
portare in aumento sui fatti oggetto della sentenza emessa dallo stesso Tribunale
in data 25/5/2011; pena condizionalmente sospesa.
2. Avverso tale decisione il Procuratore generale presso la Corte di appello di

10 marzo 2000, n.74 con conseguente mancata irrogazione delle pene
accessorie ivi previste.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento. La sentenza impugnata ha applicato la
continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e quelli oggetto di precedente
sentenza che già prevede l’applicazione delle pene accessorie. La sentenza,
tuttavia, omette di pronunciarsi in merito alle pene accessorie e alla loro
determinazione; si tratto di omissione che, attesa l’esistenza di limiti minimi e
massimi come previsti dall’art.12, citato, non può essere corretta dal giudice di
legittimità ai sensi dell’art.619, comma 2, o 620, lett.1), cod. proc. pen.
2. Sulla base di tali considerazioni, la sentenza deve essere annullata con
rinvio al giudice di merito che assumerà, nel rispetto del principio fissato con la
presente decisione, le proprie determinazioni sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione delle pene
accessorie ex art.12 del d.lgs. n.74 del 2000 e rinvia al Tribunale di Bergamo.
Così deciso il 5/12/2012

Brescia propone ricorso lamentando la mancata applicazione dell’art.12 del d.lgs.

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