Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9022 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9022 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: FIALE ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) TORRESI LUCIO N. IL 06/01/1946
avverso la sentenza n. 2188/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
12/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO FIALE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tAlmo
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che ha concluso per
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vile, l’Avv

Data Udienza: 27/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del Torresi, il quale ha
eccepito:
— la mancata notificazione del verbale di accertamento delle violazioni, che non avrebbe
consentito all’imputato di provvede al versamento delle ritenute entro il termine dei
successivi tre mesi, con effetto estintivo del reato;
– – la prescrizione parziale del reato già alla data della celebrazione del giudizio di appello;
— la carenza assoluta della prova che, nei periodi contestati, fossero state effettivamente
corrisposte le retribuzioni lavoratori dipendenti;
– – la insussistenza del dolo;
— la eccessività della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso – ad eccezione di quello riferito alla prescrizione parziale del
reato – devono essere rigettati, perché infondati.
1.1 La pretesa mancata notifica del verbale di accertamento non costituiva
oggetto dell’atto di appello e non può essere eccepita per la prima volta in sede di
legittimità.
1.2 Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema – con la sentenza 28.5.2003, n. 10,
ric. Silvestri – hanno affermato il principio secondo il quale il reato di cui all’art. 2 della
legge 11.11.1983, n. 638 non è configurabile in assenza del materiale esborso delle
relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione, osservando che il
riferimento del legislatore alle “ritenute operate” sulla retribuzione deve essere
interpretato nel senso che non può essere operata una ritenuta senza il pagamento della
somma dovuta al creditore.
Nella fattispecie in esame, però, risulta ritualmente acquisita la prova che ai
lavoratori erano state corrisposte le retribuzioni attraverso la circostanziata deposizione
del funzionario ispettivo (Maria Margherita Tisi) che ebbe a verificare la circostanza.
1.3 Non vengono illustrate in ricorso le ragioni per le quali non sarebbe ravvisabile
il dolo richiesto dalla norma incriminatrice, che si configura quale dolo generico,
esaurendosi con la coscienza e la volontà della omissione o della tardività del versamento
delle ritenute (coscienza e volontà che, nella specie, non vengono confutate).
2. Effettivamente, invece, i fatti-reato contestati sono parzialmente estinti per
prescrizione.
Si vede in tema di reato continuato e non di reato permanente e le singole
fattispecie omissive si sono verificate dal 16 gennaio 2003 al 16 aprile 2005, sicché la
scadenza dei termini ultimi di prescrizione – interrotto ex lege per tre mesi ai sensi
dell’art. 2, 2° comma, del digs. 24.3.1994, n. 211 – è ricompresa nell’arco temporale
dal 16.10.2010 (anteriore alla pronunzia della sentenza impugnata) al 16.1.2013.
Deve dichlarasi, conseguentemente, l’annullamento senza rinvio della sentenza
Impugnata per la maturata prescrizione dei fatti omissivi contestati fino a gennaio 2005 e
deve disporsi il rinvio alla Corte di appello di Perugia (in quanto la Corte territoriale di
Ancona ha un’unica sezione penale) affinché provveda alla determinazione della pena per
le restanti omissioni.

La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 12.12.2011, ha confermato la
sentenza 7.11.2008 del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva affermato la responsabilità
penale di Torresi Liscio in ordine al reato di cui:
— all’art. 2 della legge 11.11.1983, n. 638 e succ. modif. (poiché, quale legale
rappresentante della s.n.c. *Torresi Lucio & C.”, ometteva di versare all’I.N.P.S. le
ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai
lavoratori dipendenti nei mesi dal dicembre 2002 al marzo 2005)
e lo aveva condannato alla pena – condizionalmente sospesa – di anni uno di reclusione
ed euro 1.500,00 di multa.

P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché i reati contestati fino a gennaio 2005
sono estinti per prescrizione.
Rigetta il ricorso nel resto.
Rinvia alla Corte di appello di Perugia per la determinazione della pena.
ROMA, 27.11.2012
Il Consigliere rel.

Il Presidente

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