Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9021 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9021 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: FIALE ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) STRANIERO DOMENICA N. IL 09/09/1984
avverso la sentenza n. 32/2011 TRIB.SEZ.DIST. di AVERSA, del
06/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO FIALE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V14,,,Lo (ikvr4e€1.11
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Ct.< eA(PmitAniti Data Udienza: 27/11/2012 RITENUTO IN FATTO Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Straniero, la quale ha eccepito carenza di motivazione in ordine alla riconducibilità alla propria persona dell'attività illecita di scarico dei reflui. Il difensore ha depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato. Il giudice del merito infatti, con motivazione adeguata, ha ricondotto lo scarico alla persona dell'imputata, deducendone razionalmente la titolarità della conduzione dell'impianto di autolavaggio dalle risultanze del verbale di sequestro e dalla presentazione di una richiesta di dissequestro temporaneo da lei effettuata. A fronte di tali elementi l'imputata non ha fornito alcuna spiegazione alternativa circa il proprio interessamento all'operatività ed alla gestione dell'impianto medesimo. Ai rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. ROMA, 27.11.2012 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Aversa, con sentenza del 6.12.2011, ha affermato la responsabilità penale di Straniero Domenica in ordine al reato di cui: -- all'art. 137, 1 0 comma, D.Lgs. n. 152/2006 [poiché, in qualità di titolare di un impianto di autolavaggio, effettuava - senza autorizzazione - scarichi di acque reflue industriali - acc. in Aversa, via Mancone, il 4.12.2007]; e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, la ha condannata alla pena, condizIonalmente sospesa, di euro 2.000,00 di ammenda.

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