Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9021 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9021 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LE FOSSE GIUSEPPE N. IL 28/02/1967
avverso la sentenza n. 1452/2013 TRIBUNALE di VERONA, del
15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 09/01/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni violazione di
legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di
quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie)
specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che la suddetta condizione, o
altra fra quelle previste dalla legge, fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre:
Cass. IV, 11 maggio — 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile
— 1 giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio —30 giugno
2003 n. 27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG
c. Koumya, RV 234824; Cass. I, 10 gennaio —6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin,
RV 236622; Cass. II, 17 novembre 2011 — 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV
252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così dee’ _ in ‘ e , il 9 gennaio 2014.
st-

24 FEB 2014 .
Il Funzion2ria Giudiziario
Ro;:. –

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata,
per quanto qui d’interesse, a LE FOSSE Giuseppe, per il reato di furto aggravato
continuato, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di anni uno di
reclusione ed euro 400 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla
mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

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