Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9020 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9020 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUGLIERMOTTI GIUSEPPE N. IL 21/09/1978
avverso la sentenza n. 612/2013 GIP TRIBUNALE di VERCELLI, del
27/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/01/2014

Gugliermotti Giuseppe ricorre avverso la sentenza 27.6.13, emessa dal G.i.p. del Tribunale di
Vercelli ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto
aggravato in abitazione, in concorso, concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata
recidiva, la pena di mesi nove di reclusione ed € 600,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

cause di non punibilità ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento, in particolare, alla comunicazione della notizia
di reato e al contenuto dell’ordinanza applicativa della misura cautelare.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 gennaio 2014

comma 1, lett.b),c) ed e) c.p.p. per mancanza di motivazione circa la ritenuta insussistenza della

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