Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9017 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9017 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: FIALE ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
l) SAVANELLI ANTONIO N. IL 19/12/1977
avverso la sentenza n. 5998/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO FIALE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. th..j,0 Rpoetu
che ha concluso per

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1.42.~~43AAN:

Udito, pe a parte pile, l’Avv

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Data Udienza: 27/11/2012

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 3.11.2011, in parziale riforma della
sentenza 1.2.2011 del G.I.P. del Tribunale di quella città:
a) ha ribadito l’affermazione della responsabilità penale di Savanalli Antonio in ordine ai
reati di cui:
— agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 (concorso nella detenzione e
nello spaccio di sostanze stupefacenti di vario tipo – acc. in Napoli, il 19.5.2010);
all’art. 495 cod. pen. (false dichiarazioni rese ai Carabinieri sulla propria
identità)
b) e, ritenuta la continuazione fra detti reati ex art. 81 cpv. cod. pen., ha rideterminato la
pena principale in anni 8 di reclusione ed euro 18.432,00 di multa, confermando le pene
accessorie.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Savanelli, la quale – sotto i profili
della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha ecceplto:
— la carenza di sufficienti argomentazioni in punto di riconoscimento della propria
col pevolezza ;
— la mancata trascrizione in sentenza dei capi di imputazione, che renderebbe nullo
anche l’operato aumento della pena per la ritenuta continuazione;
— la mancanza assoluta di valutazione dei motivi di appello riferiti: a) alla richiesta
esclusione dell’aumento di pena per la recidiva; b) al mancato riconoscimento di
circostanze attenuanti generiche, dell’attenuante speciale di all’art. 73, 5° comma, del
d.P.R. n. 309/1990, dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato.
2. Manifestamente infondata è la prima doglianza, perché il Savanelli, nel
dibattimento di appello, aveva rinunciato a tutti i motivi diversi da quelli attinenti alla
“misura della pena ed alla continuazione”, sicché egli non può dolersi con il ricorso per
Cassazione dell’omessa motivazione in ordine alle doglianze che hanno formato oggetto
della rinuncia (salvo che vengano denunciate nullità assolute relative al rito, o la
violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. unicamente nel caso in cui dagli atti o dalle
dichiarazioni delle parti risultino evidenti elementi concreti sulla ricorrenza di alcuna delle
ipotesi dl proscioglimento previste dall’art. 129 medesimo).
Nella fattispecie in esame vi è stata espressa rinuncia ai motivi di gravame che
contestavano l’affermazione della colpevolezza dell’imputato e non emergono elementi
evidenti che possano giustificare una pronuncia di proscioglimento.

2. Quanto alla seconda doglianza, deve rilevarsi che la mancata o incompleta
Indicazione nella sentenza di appello del capo di imputazione non ne determina la nullità,
poiché tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità
della sentenza a norma dell’art. 546, 3 0 comma, cod. proc. pen. non è previsto il capo di
imputazione e l’enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritti all’imputato può essere
desunta dal contenuto complessivo della decisione (vedi Cass.: Sez. V, 13.1.2009, n.
1137; Sez. II, 3.2.1997, n. 937).
3. La manifesta Infondatezza del terzo motivo di gravame si ricollega al principio
enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo il quale la rinuncia a tutti i motivi
di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena deve ritenersi
comprensiva anche dl quei motivi attraverso i quali l’appellante aveva richiesto il
riconoscimento di circostanze attenuanti (Cass., Sez. I, 11.4.2012, n. 19014).
Il concorso di circostanze e la determinazione della pena integrano punti autonomi
di impugnazione: i relativi istituti sono regolati da disciplina sostanziale separata e

RITENUTO IN FATTO

distinta e la ripercussione indotta sulla pena dalle circostanze costituisce un mero effetto
riflesso (vedi già Cass., Sez. V, 28.5.1984, n. 7646).
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di Inammissibilità”, alla
declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese
del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
euro 1.000,00.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
ROMA, 27.11.2012

P.Q.M.

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