Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9016 del 09/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9016 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTELLABATE BENITO N. IL 07/12/1980
avverso la sentenza n. 2407/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 09/01/2014
RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di L’Aquila ha
confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Castellabbate Benito
per i reati di lesioni personali e violenza privata in danno di Barlafante Giovanni;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
motivazione e una violazione di legge con particolare riferimento all’affermazione
della penale responsabilità basata sulle dichiarazioni della parte offesa nonché
all’erronea applicazione della contestata recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il primo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa
inaffidabilità delle dichiarazioni della parte offesa, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di
doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dal Giudice del merito che ha riscontrato le
suddette dichiarazioni con quelle del teste Chiavaroli e con la certificazione
medica in atti e, per altro verso, non vale a scalfire la granitica giurisprudenza di
questa Corte in tema;
– il giudicante ha correttamente applicato la costante giurisprudenza di
legittimità sul punto secondo la quale le regole, dettate dall’articolo 192, comma
terzo cod.proc.pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le
quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata
da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere
più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni
di qualsiasi testimone (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012 n. 41461);
– del tutto generico è, poi, il riferimento all’errato aumento per la
contestata recidiva in quanto non viene affatto evidenziato in che cosa sarebbe
consistito il denunciato errore;
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
1
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una illogicità della
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.
della Cassa delle Ammende.