Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9015 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9015 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: FIALE ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PALLITTA MARCO FRANCESCO N. IL 16/09/1986
avverso la sentenza n. 53/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/04/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO FIALE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mtiv.0 FIWieful
che ha concluso per ‘t ,003 _n
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Data Udienza: 27/11/2012

Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 20-6-2008 pronunziata in seguito a
giudizio celebrato con il rito abbreviato, aveva affermato la responsabilità penale di
Pallitta Marco Francesco (in concorso con Mangatia Matteo e con il fratello Pallitta
Matteo Michele) per il reato di illecita detenzione a fini di spaccio di circa 303 grammi di
sostanza stupefacente del tipo hashish.
In punto di fatto era avvenuto che, il giorno 13-6-2008 nel Comune di San Donato
Milanese, una pattuglia di Carabinieri aveva notato un’autovettura Ford Focus con a
bordo tre persone e vicino alla portiera dal lato del conducente un soggetto
extracomunitario; costui si era allontanato, seguito dal conducente dell’auto Matteo
Mangatia, mentre gli altri due erano scesi dal veicolo restando in attesa accanto ad esso.
Mangatia, una volta ritornato, era ripartito ma dopo circa cento metri si era fermato e,
sceso dal mezzo, si era recato dalla parte del passeggero anteriore (ove si trovava
Matteo Pallitta) e con lui aveva “armeggiato” per nascondere qualcosa nel vano portaoggetti; Marco Francesco Pallitta era seduto dietro.
Intervenuti gli operanti, erano stati rinvenuti occultati 3 panetti di hashish di circa
100 gr. ciascuno e una busta contenente 800,00 euro; la somma di euro 400,00 era
stata trovata addosso a Mangatia. Eseguita una perquisizione a casa di questo, erano
stati rinvenuti altri 3 grammi di hashish e l’ulteriore importo di 960,00 euro.
In sede dl convalida, Mangatia aveva dichiarato che la sostanza stupefacente era
detenuta per il suo esclusivo uso personale, mentre i due Pallitta erano del tutto
estranei ai fatti ed erano stati incontrati da lui casualmente mezz’ora prima del suo
arresto. Matteo Pallitta, invece, aveva dichiarato che l’incontro con Magatia era avvenuto
previo accordo telefonico ed aveva ammesso di avere visto il conducente dell’auto
collocare la droga nel cruscotto.
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3-6-2009, ha confermato la
pronunzia di responsabilità dei prevenuti per il reato contestato.
Ha rilevato che il Mangatia aveva sostanzialmente ammesso i fatti;
d’altro canto, le modalità di svolgimento degli stessi comprovavano la piena
partecipazione e collaborazione prestata nella vicenda dai due Pallitta.
Ha ritenuto, comunque, di concedere le circostanze attenuanti generiche a tutti i
prevenuti, rideterminando la pena, per ciascuno, in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro
12.000,00 di multa.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione ed i fratelli Pallitta, con atto di
gravame congiunto, hanno contestato la pronunzia di responsabilità, adducendo
l’insussistenza di elementi probatori attestanti la loro conoscenza dell’attività illecita del
Mangatia e l’effettiva partecipazione causale all’acquisto ed alla utilizzazione dello
stupefacente.
All’udienza del 20 gennaio 2012, la IV Sezione penale, rilevata l’omessa notifica
personale del decreto di citazione innanzi a questa Corte nei riguardi di Marco Francesco
Pallitta – assistito da difensore d’ufficio – ha disposto la separazione del procedimento nei
confronti del predetto.
CONSIDERATO IN DIRETTO
Il ricorso di Marco Francesco Pallitta (come già quello proposto nell’interesse degli
altri imputati) deve essere rigettato perché infondato.

RITENUTO IN FATTO

Il rigetto del ricorso di Marco Francesco Pallina comporta la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
ROMA, 27.11.2012

I giudici di merito, infatti, hanno correttamente preso in considerazione e valutato
gli elementi probatori attestanti la condotta tenuta nell’occorso da detto imputato. Questi
è stato visto dagli operanti controllare la vettura in occasione del temporaneo
allontanamento del Mangatia ed è stato presente a tutte la fasi della vicenda, dal
contatto con il venditore extracomunitario all’occultamento dello stupefacente nel vano
porta-oggetti del veicolo.
Michele Patata ha dichiarato che l’incontro con Mangatia, diversamente da quanto
sostenuto da quest’ultimo, non era stato casuale ma concordato in base ad una
precedente telefonata e Marco Pallitta non ha spiegato i motivi della sua presenza allo
svolgimento dei fatti, sicché la stessa, con argomentazione logica e ragionevole, è stata
ritenuta sintomatica dell’interessamento per l’attività illecita svoltasi, nonché agevolativa
e rafforzatrice della condotta di procacclamento che nella sola fase terminale di consegna
della sostanza stupefacente è stata materialmente posta in essere dal Mangatia.

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